Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
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collaborazione alla procedura di tassazione). Le disposizioni di nuova istituzione (sottrazione fiscale con circostanze aggravanti, ricettazione fiscale) – unicamente destinate a tutelare l’imposta sulle importazioni – hanno ripercussioni incisive sull’imposta in Svizzera; esse possono sfociare in un’ulteriore criminalizzazione delle imprese e dei consumatori che va evitata. Si esige infine che, tramite una regolamentazione esplicita dei termini di prescrizione, si faccia chiarezza su disposizioni penali che si sovrappongono. Il PLR (47), Economiesuisse (68), la Camera fiduciaria (172) e alcuni partecipanti provenienti dalle cerchie dell’economia auspicano che le disposizioni penali siano sviluppate conformemente al D-LIVA.COM.
Art. 83 Sottrazione d’imposta
Una maggioranza di partecipanti alla consultazione caldeggia una chiarificazione in cui il concetto di «mancato trasferimento dell’imposta al fisco» sia espressamente disciplinato dalla legge. Al contrario Economiesuisse (68), la Camera fiduciaria (172) e ulteriori partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell’economia si oppongono alla presa in considerazione del mancato pagamento dell’IVA come sottrazione fiscale. Non può essere criminalizzato il rischio di mancato pagamento di un debito. Le misure di incasso della LEF sono sufficienti. Il PLR (47) e l’Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) esigono inoltre che d’ora in poi un rendiconto trimestrale non interamente corretto non costituisca più automaticamente una fattispecie di sottrazione fiscale.
I Cantoni JU (7) e NE (11) criticano l’inadeguatezza del concetto di negligenza nel contesto di una fattispecie penale fiscale in considerazione della complessità dell’IVA, ragione per la quale il Cantone di NE (11) vuole mantenere la formulazione dell’articolo 85 LIVA. Il Cargo Forum (192) esige che le disposizioni penali siano modificate in maniera tale che vengano punite unicamente l’intenzionalità e la negligenza grave.
La nuova regolamentazione, analoga a quella della legge sulle dogane, delle circostanze aggravanti, in virtù della quale in presenza di tali circostanze la multa è aumentata della metà e può essere pronunciata nel contempo una pena privativa della libertà fino a un anno, è in genere sostenuta dai partecipanti alla consultazione. Economiesuisse (68), la Camera fiduciaria (172) e altri partecipanti alla consultazione esigono che nella definizione della fattispecie delle circostanze aggravanti si rinunci alla locuzione di «perpetrazione abituale», perché nell’ipotesi contraria gli errori ripetuti inconsapevolmente in ogni rendiconto d’IVA potrebbero essere qualificati come circostanze aggravanti, il che sarebbe sproporzionato.
Una maggioranza di partecipanti alla consultazione si esprimono positivamente in merito all’inserimento nella legge, in un intento di chiarificazione, del concetto di «partecipazione» invece di «complicità». Al contrario, Economiesuisse (68) e la Camera fiduciaria 172) esigono lo stralcio integrale del capoverso 3, perché il tentativo di sottrazione fiscale è in contraddizione con il concetto di finalizzazione del rendiconto (articolo 53).
La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione sostiene la ripresa nella legge della prassi attuale, secondo la quale, nella procedura penale amministrativa, ci deve fondare, a richiesta, su tassazioni effettuate nei limiti del potere di apprezzamento. Questa soluzione è respinta da Economiesuisse (68), dall’Unione Svizzera