Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 88Fedlex · Rapporto sui risultati
Settore delle case da gioco e delle scommesse (art. 18 n. 23 LIVA)
I pareri dei partecipanti alla consultazione divergono per quanto concerne la soppressione dell’eccezione fiscale a favore delle cifre d’affari nel settore delle scommesse, delle lotterie e degli altri giochi d’azzardo con poste di denaro, sempre che sottostiano ad un’imposta speciale o ad altre tasse.
La Federazione Svizzera dei Casinò (114) si esprime decisamente a favore del mantenimento dell’eccezione per i giochi d’azzardo e quindi anche per le cifre d’affari del gioco nei casinò. In questo modo è possibile impedire un’imposizione multipla della stessa base di calcolo, rispettivamente del medesimo substrato fiscale. Esistono inoltre difficoltà tecniche per isolare la controprestazione effettiva. Non è possibile stabilire una relazione sufficientemente stretta tra la base di calcolo e il "consumo" del singolo responsabile mirato dall’imposta, e d’altra parte il trasferimento dell’imposta al destinatario della prestazione fallisce per il fatto delle sole circostanze tecniche. La tassazione ai fini dell’IVA del ricavo lordo del gioco sfocerebbe in un’imposizione definitiva delle case da gioco. L’eccezione a favore delle cifre d’affari del gioco nei casinò non costituisce peraltro un’eccezione contraria al sistema. Non ne risultano, né una semplificazione per i contribuenti e per l’AFC, né un cumulo di imposte nella catena di prestazioni o distorsioni alla concorrenza. Inoltre, l’eccezione dell’articolo 18 numero 23 LIVA può essere considerata in sintonia con la legislazione comunitaria. La situazione particolare in alcuni Stati membri, come la Germania e l’Austria, non può essere addotta come parametro per la Svizzera, tanto più che la situazione di concorrenza e la legislazione in materia di giochi d’azzardo sono diverse. La Federazione Svizzera dei Casinò (114) ritiene che, se l’eccezione dall’imposta dovesse comunque essere soppressa, si dovrebbe modificare la legge sulle case da gioco in modo da computare integralmente l’IVA nella tassa sulle case da gioco. Soltanto questo modo di procedere può in definitiva essere considerato come una soluzione relativamente consistente da profilo economico. Comunque la scrematura parziale della base di calcolo della tassa sulle case da gioco da parte dell’IVA corrisponde ad una destinazione contraria alla Costituzione. Il Popolo ha infatti approvato l’abrogazione del divieto delle case da gioco alla condizione espressa della destinazione a favore dell’AVS delle tasse realizzabili sul ricavo lordo del gioco. La Federazione Svizzera dei Casinò (114) osserva peraltro che l’attuale eccezione dell’articolo 18 numero 23 LIVA può essere bipartita nell’ipotesi che sussista un fabbisogno di riforma relativamente agli altri giochi d’azzardo, segnatamente le lotterie e le scommesse. Si potrebbe così garantire l’abbinamento ad una speciale imposta (cantonale) e applicare una regolamentazione legale alle situazioni speciali che si verificano nella prassi, come quella della Lotteria intercantonale e di altre lotterie, che non sono soggette ad alcuna imposizione cantonale.
La Gemeinschaft Schweizer Lotterien (165) esige che si rinunci all’assoggettamento all’imposta delle puntate e del ricavo lordo del gioco. A parer suo, tale assoggettamento è fonte di maggiori oneri e provoca uno svantaggio di piazza rispetto alla concorrenza estera. Ne risulta inoltre un handicap delle società di lotteria rispetto alle case da gioco; infatti, se, per compensare il maggiore onere dei casinò, la Confederazione può ridurre in maniera relativamente semplice la tassa sulle case da gioco, ciò non è possibile nel caso delle lotterie.
Economiesuisse (68) esige un esame approfondito dell’eccezione fiscale a favore dei giochi d’azzardo, perché tale eccezione provoca, unitamente alla tassa sulle case da gioco, una doppia imposizione e perché il computo dell’IVA, nella tassa sulle case