Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
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Svizzera d’Assicurazioni (155), la Camera fiduciaria (172), Vending Associazione Svizzera (174), Gastrosuisse (181), la Schweizerische Bäcker-Konditorenmeister-Verband (311) e altri partecipanti alla consultazione provenenti dalle cerchie dell’industria, dell’artigianato, del commercio, della ristorazione e dell’agricoltura si oppongono all’intenzione di un aumento temporaneo dell’aliquota dello 0,1 per cento per finanziare lo sgravio fiscale successivo, perché questo modo di procedere genera costi amministrativi sproporzionati presso le imprese contribuenti. Si dubita anche, che esso abbia un carattere temporaneo. Va inoltre considerato il fatto che sono pianificati ulteriori aumenti di imposta a favore dell’AI.
Economiesuisse (68) esige che lo sgravio fiscale successivo sia concesso integralmente e sia finanziato dalla Confederazione. Esso non deve però essere operato per il tramite di un aumento temporaneo dell’aliquota, perché, in un simile caso, il consumatore verrebbe a pagare due volte i costi insorti dalla trattenuta delle imposte precedenti. Inoltre, gli aumenti temporanei e di debole entità delle aliquote provocano un dispendio amministrativo sproporzionato alle imprese. Per questi motivi, lo sgravio fiscale successivo deve essere nuovamente esaminato in maniera approfondita.
Art. 100 Correttivo di politica sociale
I pareri dei partecipanti alla consultazione divergono per quanto concerne la necessità e la limitazione nel tempo del correttivo di politica sociale, per compensare l’onere supplementare di breve durata che colpisce le economie domestiche a debole reddito in seguito alla soppressione dell’aliquota ridotta e all’abrogazione su vasta scala delle eccezioni fiscali nel modulo "Aliquota unica". Anche la questione dell’idoneità o no del canale di distribuzione non lascia trasparire una chiara tendenza dalle risposte dei partecipanti alla consultazione.
Il Cantone dei GR (9) osserva che al termine dell’aumento limitato nel tempo dell’IVA, per finanziare il correttivo di politica sociale, si verifica un dispendio sproporzionato di adeguamento presso tutti i contribuenti. Lo sgravio a favore delle economie domestiche a debole reddito è esiguo e non giustifica il maggiore dispendio. Il Cantone di TG (19) dubita che il correttivo di politica sociale limitato nel tempo possa poi essere effettivamente abrogato. D’altra parte, l’IVA non deve essere gravata da postulati di politica sociale. Si critica, inoltre, il fatto che ai Cantoni insorgano nuovi compiti di esecuzione nel contesto dell’IVA. Non è, ad esempio, chiaro a quali rimedi giuridici si possa fare capo, se viene negato il versamento del correttivo di politica sociale.
L’UDF (45) caldeggia la proposta di correttivo di politica sociale. Nondimeno, l’erogazione del correttivo non deve essere operata tramite la riduzione dei premi delle casse malati, bensì mediante un aumento degli assegni per i figli, se del caso assumendo i premi di cassa malati a partire dal terzo figlio, e questo senza limitazione nel tempo. Il PEV (46) respinge la limitazione nel tempo ed esige che gli svantaggi di politica sociale siano compensati tramite l’imposta federale diretta, eventualmente mediante l’introduzione di una nuova imposta negativa sul reddito. Il PLR (47) e l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) considerano superfluo il correttivo di politica sociale in considerazione dell’esiguità delle ripercussioni del modulo "Aliquota unica" sulle economie domestiche private. IL PS (56) sostiene, anche per la variante "settore della sanità", una compensazione sostanziale e durevole di politica sociale,