Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
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Art. 99 Finanziamento dello sgravio fiscale successivo
I pareri in merito coincidono con quelli relativi al finanziamento dello sgravio fiscale successivo nel modulo "Aliquota unica". Si può pertanto rinviare alle pertinenti osservazioni all’articolo 99 del numero 3.2.1.
3.3 Ulteriori possibilità di riforma, parte diritto fiscale materiale
IL PLR (47) e il Touring Club Svizzero (171) chiedono che le altre possibilità di riforma siano sospese, finché il modulo "Legge fiscale", o eventualmente uno degli altri moduli, sarà stato approvato dal Parlamento, e se del caso dal Popolo e dai Cantoni.
3.3.1 Trattamento dei sussidi in ambito IVA
Riduzione della deduzione d’imposta precedente in caso di ottenimento di sussidi:
Pressoché tutti i partecipanti alla procedura di consultazione, fra cui i Cantoni AR (1), AI (2), AG (3), FR (5), GE (6), JU (7), GL (8), GR (9), LU (10), NE (11), NW (12), SG (14), SH (15), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), VS (21), VD (22), ZG (23), ZH (24), BL (25), BS (26) e i partiti CPS (44), PLR (47), PLS (52), UDC (55) giudicano non conforme al sistema e non sostenibile il fatto che, il beneficiario di un sussidio debba ridurre la deduzione d’imposta precedente. Essi chiedono pertanto che questa proposta sia stralciata dall’articolo 25, ma anche che all’articolo 3 lettera h sia aggiunto un numero "Sussidi".
La Camera fiduciaria (172) motiva la sua posizione citando, ad esempio, il fatto che, con la riduzione dell’imposta precedente, le uscite, non direttamente legate al consumo privato e per le quali non esistono i presupposti per uno scambio di prestazioni da tassare per mancanza di controprestazione, hanno immediate ripercussioni a livello d’IVA. La Federazione Svizzera degli Avvocati (132) afferma che gli erogatori di sussidi diminuiranno i loro contributi, quando gli stessi beneficiari non dovranno più ridurre la deduzione d’imposta precedente. Da un punto di vista politico-economico questo non fa alcuna differenza, ma viene meno l’effetto per cui, mediante la riduzione dell’imposta precedente, i mezzi provenienti da imposte e tasse cantonali sono gravati dall’IVA in funzione dei sussidi percepiti. Le FFS (37), Litra (93) e l’Unione dei trasporti pubblici (183) fanno notare che le attuali riduzioni di deduzioni d’imposta precedente cagionano oneri finanziari supplementari per Cantoni e Comuni a favore della Confederazione e un aumento sproporzionato della quota d’incidenza della spesa pubblica. Esse sono inoltre fonte di spese amministrative elevate per le imprese contribuenti e nuocciono alla sicurezza giuridica. L’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) osserva che il metodo di finanziamento dei beni utilizzati per l’esecuzione della prestazione non deve fare la differenza. La Swiss Olympic Association (167) commenta che generalmente le imprese sovvenzionate non sono note per il conseguimento particolarmente elevato di utili; una riduzione della deduzione d’imposta precedente avrebbe quindi effetti più marcati. Swiss Olympic sostiene inoltre che, nella misura in cui i sussidi cantonali non sono tassati dalla Confederazione, l’applicazione della misura proposta costituisce un’ingerenza incostituzionale nella ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni; essa considera insensata una ridistribuzione all’interno della Confederazione da un dipartimento all’altro. Rinunciare alla riduzione dell’imposta pre-