Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

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cedente porterebbe altresì una semplificazione a livello amministrativo per le società e federazioni sportive. La BLS SA (323) chiede che il disegno di legge sia modificato in modo che, per i sussidi in forma di indennità e di contributi per investimenti, non siano previste riduzioni della deduzione d’imposta precedente.

Solo il PS (56), SIC Svizzera (61), il Konsumentenforum (96), l’Associazione Svizzera di Golf (139) e l’Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) auspicano che la riduzione della deduzione d’imposta precedente per i beneficiari di sussidi sia mantenuta, al fine di evitare distorsioni della concorrenza. La Camera fiduciaria (172) e la Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588) chiedono, qualora il testo di legge dovesse essere mantenuto, di limitare la riduzione dell’imposta preventiva per sussidi intesi ai sensi della pertinente legislazione in vigore.

Alternative al trattamento dei sussidi

Al numero 6.1 del rapporto esplicativo sono poste in discussione tre alternative di trattamento dei sussidi presso il beneficiario. Nei tre casi non vi è riduzione della deduzione d’imposta precedente da parte del beneficiario:

• alternativa 1: per il beneficiario i sussidi concessi risp. utilizzati per finanziare

prestazioni imponibili sono parte della controprestazione e sottostanno all’IVA allo stesso tasso della prestazione (co)finanziata;

• alternativa 2: si distingue tra sussidi "propri" e "impropri" sull’esempio della

Germania. Nel primo caso si tratta di non controprestazioni che come tali non devono essere imposte presso il beneficiario, mentre i "sussidi impropri" costituiscono parte della controprestazione.

• alternativa 3: la prassi attuale in materia di definizione dei sussidi è mantenuta e

i sussidi sono considerati non controprestazioni.

I pochi fautori dell’alternativa 1, fra cui il PEV (46), sono certi che in questo modo possano essere evitati problemi di delimitazione, errori e procedure giuridiche. Restano tuttavia da esaminare le ripercussioni finanziarie per Confederazione, Cantoni e Comuni. Le Istituzioni svizzere private di cura per anziani (424) chiedono che, nel determinare la struttura dell’IVA, gli ospizi privati e finanziati da privati non siano sfavoriti finanziariamente, senza eccezione, rispetto a quelli di diritto pubblico e (co)finanziati dai poteri pubblici. In particolare, per evitare (ulteriori) distorsioni della concorrenza a causa dell’IVA, i sussidi in senso lato (e quindi ad es. anche importi incassati per mandati di prestazioni) devono essere considerati controprestazioni.

Economiesuisse (68) e altri partecipanti alla procedura di consultazione si oppongono ad un’imposizione dei sussidi come suggerito dal rapporto Spori, poiché ritengono che questi flussi di capitale non rientrino assolutamente in uno scambio di prestazioni ai sensi dell’imposta sul valore aggiunto. La Swiss Olympic Association (167) ritiene un’imposizione dei sussidi non conforme al sistema e all’origine di troppe difficoltà di delimitazione tra non controprestazioni e sussidi. Per le società e federazioni sportive questa opzione genera inoltre un maggiore deflusso di risorse. Sarebbe opportuna anche solo un’imposizione ad un’aliquota saldo determinante. Molti partecipanti alla procedura di consultazione delle cerchie culturali e ambientali fanno notare che, con questa politica, la Confederazione genererebbe entrate fiscali a partire da importi che Cantoni e Comuni mettono a disposizione come sussidi e contributi. In tal modo parte dei sussidi di Cantoni, Comuni e Città sarebbero ingiustamente versati alla Confederazione. Nessuna collettività pubblica accetterà però che i suoi aiuti finanziari non vadano interamente a favore dello scopo di utilità pubblica tutelato. Inoltre, in determinati settori trasferire l’IVA sui consumatori non è possibile e