Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine
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1 Parte generale: situazione iniziale e tratti essenziali del progetto legislativo
1.1 Obiettivi e contenuti principali della revisione 09
1.1.1 Oggetti generali della revisione
Con la revisione del 4 ottobre 20021 della legge militare (LM) relativa a Esercito XXI sono stati di principio affrontati soltanto i temi direttamente in relazione con Esercito XXI. Dalle discussioni di allora e da dibattiti precedenti sono però emersi numerosi temi che – indipendentemente da Esercito XXI – richiedevano un esame. Nel frattempo tale esame ha avuto luogo e i pertinenti risultati saranno concretizzati mediante il presente disegno di revisione. Si tratta della prima revisione di ampio respiro, non legata a temi specifici, dall'emanazione della LM il 3 febbraio 1995. Infine, la presente revisione comprende anche elementi per l'ulteriore sviluppo dell'esercito che non è stato possibile concretizzare con la revisione 08 dell'Organizzazione dell'esercito (fase di sviluppo dell'esercito 2008/2011) (cfr. n. 1.1.2.1).
1.1.2 Singole questioni
1.1.2.1 Istruzione e impieghi all'estero (art. 41, 47, 54a, 66 cpv. 1 LM, art. 24 LPers, art. 12 OEs)
Affinché il nostro esercito possa adempiere le missioni stabilite dalla Costituzione federale e dalla legge militare, esso deve raggiungere gli obiettivi dell'istruzione. In considerazione della densa urbanizzazione del nostro Paese e del forte inquinamento risultante dal rumore e dalle immissioni causate dall'attività addestrativa di un esercito modernamente equipaggiato, attualmente è impossibile svolgere un'istruzione credibile di tutte le formazioni esclusivamente su impianti e piazze d'esercitazione svizzere. Di conseguenza, già oggi singoli militari o anche truppe svizzere si recano all'estero per scopi d'istruzione. Il bisogno e l'interesse della Svizzera per una simile cooperazione in materia d'istruzione sono dimostrati e manifesti. Per il nostro esercito, si tratta di poter accedere a terreni d'istruzione e di tiro idonei che in Svizzera non esistono in simile qualità o estensione. Per potere sfruttare queste possibilità in maniera ottimale, sarà introdotta la possibilità di dichiarare obbligatoria la partecipazione ai servizi d'istruzione all'estero e, per il personale militare, l'obbligo di partecipare agli impieghi all'estero per acquisire esperienze operative e renderle fruibili per l'istruzione.
Quale contropartita all'utilizzazione di infrastrutture all'estero da parte di truppe svizzere, la Svizzera mette a disposizione degli Stati partner, per periodi limitati, la sua propria infrastruttura d'istruzione (per es. simulatori dei carri armati e simulatori dei velivoli). Se i soggiorni all'estero, rispettivamente il soggiorno di truppe straniere in Svizzera, sono sfruttati anche per esercitazioni in comune, ne risulta un prezioso beneficio in termini di esperienza e spesso anche un vantaggio in termini di costi. L'utilità di simili attività d'istruzione non è pertanto di principio controversa. La
1 RU 2003 3957