Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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Svizzera partecipa quindi dal 1996 al Partenariato per la pace (PPP), dal 1997 è membro del Consiglio di Partenariato Euro-atlantico e dal 1999 partecipa anche al Processo di pianificazione e di revisione del PPP (PARP), allo scopo di migliorare le sue capacità di cooperazione militare in operazioni di pace multinazionali.

La cooperazione in materia d'istruzione è integralmente compatibile con il diritto della neutralità poiché non comporta obblighi d'assistenza di alcun genere. Inoltre, la credibilità della nostra neutralità armata ne risulta rafforzata perché l'incremento della cooperazione internazionale in materia d'istruzione migliora la capacità operativa dell'esercito svizzero in vista del caso effettivo.

La Svizzera, gli Stati vicini e i partner internazionali più importanti hanno reagito alle nuove sfide strategiche e adeguato le loro concezioni e i loro strumenti in materia di politica di sicurezza. I pericoli transfrontalieri quali il terrorismo internazionale e gli effetti potenzialmente pericolosi di focolai di crisi vanno affrontati anche nell'ambito di una cooperazione internazionale. Al riguardo, la Svizzera si impegna tra l'altro nelle operazioni di pace multinazionali in Kosovo e Bosnia e Erzegovina; inoltre appoggia gli sforzi internazionali di pace, per esempio con osservatori militari e osservatori civili di polizia nonché formando ispettori nel quadro del trattato per la proibizione delle armi chimiche. In alcuni casi, la Svizzera ha già concluso accordi con gli Stati limitrofi per la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari e in altri casi ha già avviato i pertinenti negoziati. In tutti questi accordi sono integrate riserve concernenti la neutralità.

1.1.2.2 Procedura d'approvazione parlamentare degli impieghi in servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio (art. 66b e 70 LM)

Due interventi parlamentari chiedono di semplificare le basi legali per l'approvazione degli impieghi in servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio (art. 66b e 70 LM). Un postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati del 25 maggio 2004 raccomanda tra l'altro l'esame di un modello bipartito, il quale prevede che i servizi d'appoggio di minore importanza (per es. impieghi di routine, proroga di impieghi non controversi) siano sottoposti ad approvazione con un messaggio globale, mentre i servizi di promovimento della pace e i servizi d'appoggio più importanti continuino per contro a essere approvati singolarmente. La mozione del Gruppo liberale radicale dell'Assemblea federale del 1° marzo 2006 chiede parimenti la verifica della procedura di approvazione, ma vede la soluzione piuttosto in un ampliamento delle competenze del Consiglio federale, segnatamente mediante:

y delega al Consiglio federale della competenza di prorogare impieghi già approvati in precedenza dal Parlamento e di incrementarne i mezzi;

y aumento a tre mesi della durata degli impieghi per i quali è necessaria l'approvazione dell'Assemblea federale.

Gli impieghi all'estero del nostro esercito richiedono un'elevata legittimazione politica. Creare tale legittimazione è in ultima analisi lo scopo della procedura d'approvazione parlamentare. In occasione della verifica delle basi legali non