Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine
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progetto legislativo consisterà nel disegno di una legge federale autonoma sui sistemi d'informazione militari (LSIM) che disciplina globalmente le questioni relative alla protezione dei dati.
1.1.2.4 Attività commerciali (art. 148b LM, art. 73a LPPC)
L'articolo 41 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (FF 2005 5315) prevede che le unità amministrative possano fornire a terzi prestazioni commerciali soltanto per quanto siano autorizzate a farlo a norma di legge. Occorre tenere conto del principio costituzionale secondo cui la produzione di beni e la fornitura di prestazioni di servizio sul libero mercato sono in linea di principio appannaggio dell'economia privata. Simili attività da parte dell'amministrazione saranno autorizzate soltanto sulla base di una regolamentazione fondata su un'espressa legge speciale (messaggio concernente la modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione, commento all'art. 41, FF 2005 5).
Differenti unità amministrative del DDPS svolgono attualmente attività commerciali. L'Aggruppamento Difesa, per esempio, noleggia da anni veicoli, apparecchi e materiale e, per incarico di armasuisse, affitta edifici a terzi. Le pertinenti indennità sono ancora oggi fatte valere sotto forma di emolumenti, anche se nella maggior parte dei casi, per loro natura, si tratta di affari di diritto privato. Anche l'Aggruppamento armasuisse svolge attività commerciali, per esempio sotto forma di concessione di licenze relative a marchi del DDPS.
Nell'ambito della presente revisione sarà pertanto creata una base legale che consenta di continuare queste attività nel quadro prescritto dalla legge.
La messa a disposizione di materiale, veicoli, edifici ecc. nel quadro di accordi di prestazione o di contratti di cooperazione tra la Confederazione e altri enti pubblici non è compresa nel campo d'applicazione delle presenti disposizioni. Si tratta di un caso particolare nel quale la consegna di materiale, veicoli ecc. non avviene sulla base del diritto privato ma nel quadro di un contratto di diritto pubblico e in adempimento di compiti sovrani.
1.2 Interventi parlamentari (stralci)
Il trattamento dei presenti atti legislativi consente di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:
04.3259 Postulato della Commissione della politica di sicurezza CS. Servizi
d'appoggio dell'esercito. Adeguamento della procedura d'approvazione
05.3019 Mozione del Gruppo liberale radicale. Impieghi dell'esercito all'estero
nell'ambito di missioni di promovimento della pace: aumentare il margine di manovra del Consiglio federale.