Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine
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2 Parte speciale: commento alle disposizioni dei singoli atti legislativi
2.1 Legge militare (disegno A)
Ingresso
Adeguamento formale alla nuova Costituzione federale.
Titolo che precede l'articolo 2 e articolo 2
Il termine «obbligo militare» non è più utilizzato nella Costituzione federale, il cui articolo 59 stabilisce che gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare (cpv. 1) e prevede al posto del servizio militare eventualmente un servizio civile sostitutivo o il pagamento di una tassa. La legge militare deve tenere adeguatamente conto di quanto prevede la Costituzione federale.
Per questo motivo e per salvaguardare la sistematica, anche l'attuale articolo 26 capoverso 2 sarà integrato nell'articolo 2. L'articolo 26 capoverso 1 può essere abrogato in quanto il principio in esso contenuto è già compreso nell'articolo 59 della Costituzione federale.
Articolo 3 capoverso 2
Affinché il sistema a tre livelli del reclutamento (informazione preliminare, giornata informativa, giornate di reclutamento) possa funzionare con efficienza, è indispensabile che tutte le potenziali reclute partecipino alla manifestazione informativa. Le donne e gli Svizzeri all'estero, dopo l'accettazione del loro annuncio, finora erano obbligati soltanto a partecipare al reclutamento. Affinché sia chiaro che con ciò si intende l'intero sistema a tre livelli e non soltanto la partecipazione alle giornate di reclutamento, occorre modificare la terminologia del capoverso 2. Ciò semplifica anche le formulazioni degli articoli successivi, poiché oltre alle persone soggette all'obbligo di leva non devono più essere menzionati separatamente anche le donne e gli Svizzeri all'estero che si sono annunciati volontariamente.
Articolo 4 capoversi 2 e 3
Gli Svizzeri all'estero continueranno ad avere la possibilità di annunciarsi volontariamente per il servizio militare. A causa della pressione al risparmio e per un'efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, gli Svizzeri all'estero che si annunciano volontariamente per il servizio militare saranno tenuti, analogamente alla regolamentazione prevista per le cittadine svizzere, anche a prestare effettivamente il servizio militare. In tal modo, le risorse finanziarie investite per l'istruzione produrranno un beneficio duraturo per l'esercito.
Articolo 6a
La natura del libretto di servizio non ha nulla a che vedere con l'obbligo di leva in quanto tale, ma è orientata in generale all'obbligo di prestare servizio militare, del quale l'obbligo di leva costituisce solo un aspetto parziale. Dal punto di vista della sistematica, l'attuale articolo 10 non appartiene pertanto alla sezione relativa