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Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 26 pagine
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Allegato 1 (art. 9 lett. a e 10 cpv. 2 e 3)
Condizioni per il riconoscimento di formazioni nei settori medicina e insegnamento e ricerca medici, ad eccezione dei laboratoristi medici
1. Alla domanda di riconoscimento di un istituto di formazione deve essere allegata la prova che:
a. il programma è conforme ai requisiti di formazione menzionati nelle tabelle 1A, 1B e 1C;
b. le qualifiche richieste al corpo insegnante sono sufficienti per impartire le lezioni in modo didatticamente adeguato nelle relative materie teoriche e pratiche;
c. le aule rispondono ai requisiti della formazione e le attrezzature sono conformi allo stato della tecnica;
d. la procedura d’esame è definita e tiene debito conto delle condizioni di ammissione e di svolgimento nonché dei criteri di giudizio circa il superamento o la ripetizione dell’esame stesso (occorre presentare un modello del questionario d’esame); e
e. i membri della commissione d’esame dispongono delle qualifiche necessarie.
2. Nella domanda deve essere designata una persona responsabile della formazione all’interno dell’istituto di formazione.
3. Devono essere preliminarmente soddisfatti i seguenti requisiti relativi alla formazione e all’esperienza professionale dei partecipanti ai corsi:
Scopo della formazione Requisiti minimi
Medici
Competenza per applicazioni
terapeutiche: diploma federale in medicina o diplo-
ma estero in medicina riconosciuto come equivalente
Competenza per applicazione diagnostica e diploma federale in medicina o diploterapeutica di sorgenti non sigillate: ma estero in medicina riconosciuto
come equivalente
Perizia per applicazioni giusta l’articolo 11 diploma federale in medicina o diplo-ORaP: ma estero in medicina riconosciuto
come equivalente