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Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 26 pagine

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Allegato 1 (art. 9 lett. a e 10 cpv. 2 e 3)

Condizioni per il riconoscimento di formazioni nei settori medicina e insegnamento e ricerca medici, ad eccezione dei laboratoristi medici

1. Alla domanda di riconoscimento di un istituto di formazione deve essere allegata la prova che:

a. il programma è conforme ai requisiti di formazione menzionati nelle tabelle 1A, 1B e 1C;

b. le qualifiche richieste al corpo insegnante sono sufficienti per impartire le lezioni in modo didatticamente adeguato nelle relative materie teoriche e pratiche;

c. le aule rispondono ai requisiti della formazione e le attrezzature sono conformi allo stato della tecnica;

d. la procedura d’esame è definita e tiene debito conto delle condizioni di ammissione e di svolgimento nonché dei criteri di giudizio circa il superamento o la ripetizione dell’esame stesso (occorre presentare un modello del questionario d’esame); e

e. i membri della commissione d’esame dispongono delle qualifiche necessarie.

2. Nella domanda deve essere designata una persona responsabile della formazione all’interno dell’istituto di formazione.

3. Devono essere preliminarmente soddisfatti i seguenti requisiti relativi alla formazione e all’esperienza professionale dei partecipanti ai corsi:

Scopo della formazione Requisiti minimi

Medici

Competenza per applicazioni

terapeutiche: diploma federale in medicina o diplo-

ma estero in medicina riconosciuto come equivalente

Competenza per applicazione diagnostica e diploma federale in medicina o diploterapeutica di sorgenti non sigillate: ma estero in medicina riconosciuto

come equivalente

Perizia per applicazioni giusta l’articolo 11 diploma federale in medicina o diplo-ORaP: ma estero in medicina riconosciuto

come equivalente