Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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1. Parte generale

1.1 Situazione di partenza in virtù del diritto vigente

1.1.1 Mandato della politica di sicurezza

La protezione dello Stato e la polizia costituiscono gli strumenti per la salvaguardia della sicurezza interna. Essi sono oggetto della politica di sicurezza nella misura in cui servono per combattere la violenza che può minacciare vaste aree del Paese e una parte consistente della popolazione. La lotta contro la violenza civile fa parte della politica di sicurezza dei Cantoni. Sono innanzitutto i Cantoni a far fronte ai turbamenti esistenti.

I compiti in materia di politica di sicurezza della protezione dello Stato e della polizia sono i seguenti:

• La protezione dello Stato prevede misure preventive per riconoscere tempestivamente i pericoli dovuti al terrorismo, all'estremismo violento e allo spionaggio nonché al commercio illecito di armi e materiale radioattivo e al trasferimento illegale di tecnologie. Gli organi di protezione dello Stato assistono inoltre le competenti autorità di polizia e di perseguimento penale, fornendo loro informazioni sulla criminalità organizzata.

• La polizia, sottoposta prevalentemente alla sovranità cantonale, salvaguarda la sicurezza, la tranquillità e l’ordine pubblico e combatte la criminalità. La Confederazione interviene in caso di avvenimenti che i Cantoni non sono in grado di fronteggiare con i propri mezzi e possibilità. Se la situazione lo richiede, essa assume la direzione.

1.1.2 I servizi d’informazione interno ed esterno della Confederazione

È ormai quasi impossibile distinguere chiaramente la sicurezza interna da quella esterna. La sicurezza è inscindibile. Le minacce e i rischi tendono ad assumere un carattere sempre più transfrontaliero, e l’instabilità e i conflitti, persino in regioni molto lontane, possono ripercuotersi direttamente e immediatamente sulla sicurezza interna della Svizzera.

Come la quasi totalità degli Stati democratici del mondo, la Svizzera gestisce un servizio d’informazione interno e uno esterno. Il Servizio informazioni strategico (SIS) in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è il servizio segreto per l’estero.

Il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) è il servizio segreto interno. Esso ha il compito di fornire tempestivamente agli organi dirigenti della Confederazione e ai Cantoni informazioni su minacce per la sicurezza interna, affinché sia possibile prendere misure preventive in tempo utile. I compiti del servizio d’informazione interno sono disciplinati dalla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) e dalle relative disposizioni esecutive.

Se le minacce si manifestano a livello internazionale e non possono essere affrontate separatamente in base al criterio che distingue fra minacce interne ed esterne, i servizi segreti operano in stretta collaborazione, attualmente in base a un cosiddetto