Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Quando il servizio segreto scopre minacce e pericoli rilevanti nell’ottica della protezione dello Stato, le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni prendono le misure di polizia o di diritto amministrativo in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 LMSI necessarie per prevenire le minacce o i turbamenti già esistenti.
L’articolo 14 capoverso 2 LMSI elenca esaustivamente gli strumenti per la ricerca di informazioni consentiti nell’ambito della prevenzione. In virtù di questo articolo i dati personali possono essere raccolti con:
a) la valutazione delle fonti accessibili al pubblico;
b) la richiesta di informazioni;
c) la consultazione di fascicoli ufficiali;
d) la ricezione e valutazione di comunicazioni;
e) la ricerca dell’identità o del soggiorno delle persone;
f) l’osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili, anche ricorrendo a registrazioni di immagini e suoni;
g) l’accertamento dei movimenti e contatti delle persone.
L’articolo 14 capoverso 3 LMSI esclude l’impiego da parte del servizio d’informazione di misure coercitive ammissibili nel quadro di un procedimento penale e l’osservazione di fatti in ambienti privati. Di conseguenza non è consentito operare per scopi preventivi nel settore della comunicazione (posta, telefono, telefax, posta elettronica).
e) Servizio informazioni strategico
Il Servizio informazioni strategico (SIS) è il servizio segreto esterno della Svizzera che, conformemente all’articolo 99 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 19951 sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare; LM), raccoglie, valuta e distribuisce, per conto dei più alti dirigenti politici e militari, in particolare il capo del DDPS, il capo dell’esercito, la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e l’Organo direttivo in materia di sicurezza, informazioni concernenti l’estero rilevanti per la sicurezza della Confederazione. In virtù dell’articolo 99 capoverso 5 LM, il SIS è direttamente subordinato al capo del DDPS. Al SIS è assegnata una missione fondamentale, sottoscritta dai tre Consiglieri federali che fanno parte della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza. L’attività di ricerca e di analisi del SIS si concentra su temi politici, economici, militari e tecnico-scientifici. Vi rientrano soprattutto anche minacce quali il terrorismo, la criminalità organizzata e la diffusione di armi di distruzione di massa e dei loro vettori (proliferazione).
I compiti del SIS sono disciplinati nell’ordinanza del 26 settembre 20032 sui servizi d’informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OSINF).
1.1.4 Distinzione fra attività di protezione dello Stato (prevenzione) e preven-
zione generale delle minacce da parte della polizia
L’attività del SAP è circoscritta ai compiti legali di cui all’articolo 2 LMSI, nell’ambito dei quali le analisi e le informazioni del servizio segreto possono basarsi su notizie concernenti turbamenti della sicurezza imminenti o preesistenti.