Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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dell’autore del reato (p. es. privazione della libertà). In questo caso l’obiettivo consiste nel recuperare e, se del caso, nel rinchiudere l’autore del reato.
In virtù del principio della legalità, è punibile chiunque commette un reato per il quale la legge commina espressamente una pena. Sebbene la nuda cogitatio non possa essere punita, in seguito all’impressione suscitata dagli attacchi terroristici degli anni Settanta, sono stati dichiarati singolarmente punibili anche gli atti preparatori di determinati reati capitali (omicidio intenzionale, assassinio, lesioni gravi, rapina, sequestro di persona e rapimento, presa d’ostaggio e incendio intenzionale; cfr. art. 260bisCP; RS 311.0:), estendendo pertanto la punibilità alla fase di pianificazione e di preparazione di un reato. Analogamente, per combattere la criminalità organizzata, è stata in seguito resa punibile anche la «semplice» partecipazione a un’organizzazione criminale (art. 260terCP). La punibilità degli antefatti rende sempre più difficile tracciare il confine tra prevenzione e repressione penale.
Il perseguimento penale verte su una suddivisione dei compiti fra la Confederazione e i Cantoni. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e la Polizia giudiziaria federale (PGF), che durante gli ultimi anni sono stati notevolmente rafforzati e sviluppati (cosiddetto Progetto Efficienza), eseguono le indagini di polizia giudiziaria e perseguono i reati di competenza della Confederazione.
1.1.6 Distinzione fra attività di protezione dello Stato (prevenzione) e accer-
tamenti preliminari di polizia giudiziaria
Gli accertamenti nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 2 LMSI sono effettuati per ottenere informazioni utili ai fini della prevenzione, in particolare per valutare la minaccia e adottare misure preventive (scopo preventivo).
La situazione è diversa per quanto riguarda gli accertamenti preliminari di polizia giudiziaria che servono per decidere della necessità di un procedimento penale. La legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC; RS 360) prescrive di scoprire e combattere le gravi forme di criminalità ai sensi degli articoli 260tere 340bisCP e di gestire a tale scopo un sistema d’informazione. Questo compito compete attualmente alla PGF. I provvedimenti consentiti per la ricerca delle informazioni necessarie corrispondono in larga misura a quelli previsti dalla LMSI. Gli accertamenti specifici della PGF si basano tuttavia su un fondato sospetto di reato e sono finalizzati all’applicazione del diritto penale. Il loro scopo è quindi repressivo e non sussiste un conflitto di competenza con le autorità preposte alla prevenzione. Ciò vale anche se la PGF esegue di propria iniziativa ricerche più approfondite su informazioni e indizi di un sospetto di reato.
Vi sono tuttavia dei punti in comune laddove gli accertamenti in ambito repressivo su un comportamento punibile si sovrappongono ad accertamenti in ambito preventivo concernenti minacce per la sicurezza nazionale, perché la persona sospettata o il presunto reato sono contemporaneamente oggetto di diversi generi di accertamenti in ambito preventivo. In altri termini è possibile che la stessa persona o lo stesso reato siano oggetto di accertamenti anche se da prospettive completamente diverse. Nel primo caso si tratta di confermare il sospetto di un reato concreto, nel secondo di effettuare accertamenti per valutare una minaccia per la sicurezza interna. Nella prassi, in Svizzera e all’estero si constata che, a breve termine, gli accertamenti di lunga durata dei servizi segreti passano in secondo piano rispetto ai procedimenti giudiziari. Se lo scambio di informazioni funziona, questa concomitanza di prevenzione e repressione produce effetti positivi e non comporta svantaggi.