Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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4. Aspetti giuridici
4.1 Base costituzionale
La LMSI si fonda sulla competenza non scritta della Confederazione di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna. In questo ambito si inserisce anche la presente revisione di legge, che non va oltre i compiti descritti all’articolo 2 capoversi 1 e 2 LMSI. La revisione resta entro i limiti di tali compiti nella misura in cui singoli interventi si applicano esclusivamente ad atti di terrorismo, di spionaggio politico o militare, di commercio illecito di armi o materiale radioattivo oppure al trasferimento illegale di tecnologia. Né l’estremismo violento né lo spionaggio economico o la criminalità organizzata sono oggetto della presente revisione.
4.2 Compatibilità con i diritti fondamentali
Le misure proposte nell’ambito della presente revisione possono ledere i diritti fondamentali, più in particolare la sfera privata (art. 13 Cost.), la libertà d’associazione (art. 23 Cost.), la libertà di credo e di coscienza (art. 15 cpv. 3), la libertà di riunione (art. 22) e la garanzia della proprietà (art. 26).
A tenore dell’articolo 36 Cost., le restrizioni dei diritti fondamentali devono fondarsi su una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico o la tutela dei diritti fondamentali di terzi e devono rispettare il principio della proporzionalità. Inoltre, non dev’essere violata l’essenza dei diritti fondamentali. La restrizione di un diritto fondamentale è ammessa a condizione che vengano minacciati o lesi in modo grave specifici beni giuridici di terzi o della collettività.
Gli strumenti e le misure proposte si fondano su una legge formale, la LMSI. L’interesse pubblico consiste nel salvaguardare la sicurezza interna o esterna e nell’individuare tempestivamente le minacce, segnatamente quelle derivanti da attività di terrorismo, di spionaggio politico o militare, di commercio illecito di armi o materiale radioattivo oppure dal trasferimento illegale di tecnologia. È inconfutabile l’esistenza di un interesse pubblico legittimo. Per l’analisi della proporzionalità delle nuove misure, si rimanda ai commenti ai singoli articoli (in part. ad art. 13a, 13c, 13d, 18k, 18l, 18m, 18n). A questo proposito va anche ricordato che, nell’accertare la proporzionalità di un intervento statale, vanno prese in considerazione anche le circostanze connesse con le misure in questione (in particolare le condizioni impostate come ultima ratio, il previo esame delle condizioni giuridiche e politiche, la garanzia dell’accesso a un esame giudiziale, ecc.). Del resto, le condizioni di cui all’articolo 18b, e in particolare alla lettera c, evidenziano inequivocabilmente la natura sussidiaria delle misure suscettibili di ledere i diritti fondamentali. Vanno insomma adottate soltanto qualora altre misure di ricerca di informazioni risultano insufficienti per accertare un sospetto concreto di minaccia alla sicurezza interna o esterna («ultima ratio»).
La LMSI intende rafforzare la sicurezza della Svizzera e dei suoi abitanti. I singoli strumenti e le misure contenuti nel progetto sono conformi alla Costituzione.
4.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
In veste di Parte contraente di vari trattati e convenzioni internazionali dei diritti dell’uomo, la Svizzera è tenuta a informare regolarmente gli organi di controllo inter-