Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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nazionali sull’attuazione dei suoi impegni. Anche sotto questo profilo, l’approvazione degli strumenti e delle misure qui proposti costituisce un’importante contributo alla lotta contro il terrorismo e altri gravi minacce alla sicurezza internazionale. L’immagine internazionale della Svizzera non può che trarne vantaggio.
Sia lo scopo generale sia le singole disposizioni del presente progetto di legge sono conformi alla CEDU e al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto II; RS 0.103.2).
Secondo la CEDU, l’esercizio dei diritti fondamentali (quali il rispetto della vita privata e familiare [art. 8 CEDU] o la libertà di riunione ed associazione [art. 11 CEDU]) può essere limitato, se tale restrizione è prevista dalla legge, persegue uno scopo legittimo ed è necessaria in una società democratica. La presente revisione soddisfa le esigenze di una legge in senso materiale secondo la CEDU. In particolare, le nuove disposizioni specificano, con sufficiente precisione, le persone interessate dalle misure (cfr. art. 18k – 18n), le condizioni (cfr. art. 18a e 18b) e le garanzie procedurali (cfr. art. 18c, 18d e 18i). La verifica delle altre due condizioni (scopo legittimo, necessità in una società democratica) corrisponde a quella dell’interesse pubblico e della proporzionalità (cfr. quanto illustrato supra).
Il Patto II (art. 17 e 22) non offre, rispetto alla CEDU o alla Costituzione, una tutela più marcata dei diritti fondamentali in questione.
Per il resto, le misure proposte sono senz’altro conformi agli accordi e alle convenzioni specifiche in materia di terrorismo.