Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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Allegato 2

5.2 Diritto comparato (Germania, Austria, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Unione Europea)

1. Germania

La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale con un sistema federalista. L’ordinamento costituzionale federalistico conferisce ai Länder la sovranità in materia di polizia nei loro rispettivi territori. Al contempo, la costituzione tedesca attribuisce allo Stato centrale competenze prevalenti in settori di polizia fondamentali, quali in particolare la cooperazione tra Bund e Länder in materia di polizia giudiziaria e l’intera lotta al crimine internazionale. Inoltre, lo Stato centrale garantisce la sicurezza alle frontiere e nel traffico ferroviario e aereo; emana leggi per l’adempimento dei propri compiti e gestisce proprie autorità di polizia. Tale ripartizione delle competenze fa sì che alle 16 polizie dei Länder si affianchino le autorità di polizia federali, che sono l’Ufficio federale per la repressione della criminalità (BKA) e la polizia federale, entrambe integrate nel ministero degli interni.

Il compito primario dei servizi di sicurezza di Bund e Länder consiste nel raccogliere e analizzare informazioni su mene che attentano all’assetto istituzionale democratico e liberale, come pure su attività e manovre di spionaggio o di minaccia alla sicurezza nel campo d’applicazione della legge sull’Ufficio federale di tutela della Costituzione9. Bund e Länder sono tenuti a collaborare in materia di servizi di sicurezza. Il Bund gestisce l’Ufficio federale di tutela della Costituzione (BfV), sottoposto al ministro degli interni. Il BfV è autorizzato a trattare e utilizzare le informazioni necessarie all’adempimento dei propri compiti, compresi i dati personali, purché non vi si oppongano le disposizioni applicabili della legge tedesca sulla protezione dei dati o norme particolari della BVerfSchG. Può inoltre richiedere dati e informazioni alle autorità di repressione10. Viceversa, il Servizio federale di informazione (BND) può trasmettere informazioni ad autorità nazionali se l’adempimento dei suoi compiti lo richiede o se i dati sono necessari ai fini della sicurezza pubblica11. Tali dati possono essere utilizzati a scopo di perseguimento penale.

Nel dicembre del 2004, il nuovo centro antiterrorismo ha iniziato la sua attività. Tale centro integra nelle proprie attività il BND, gli uffici per la repressione della criminalità e per la tutela della Costituzione dei Länder, la guardia federale di frontiera, il corpo federale di protezione delle frontiere e il servizio di controspionaggio militare (MAD). L’attività del BfV è sorvegliata da un comitato parlamentare di controllo (PKGr), che va regolarmente aggiornato sulle attività generali del BfV e sugli eventi di particolare rilevanza12. Il governo federale deve, dietro richiesta, consegnargli atti e dati per visione e deve permettere che i suoi collaboratori vengano interrogati. Su richiesta, il BfV comunica gratuitamente alla persona interessata i dati memorizzati che la ri-

9 Legge sulla cooperazione del Bund e dei Länder in materia di tutela costituzionale e sull’Ufficio federale di tutela della Costituzione (Bundesverfassungsschutzgesetz; BVerfSchG)

10 § 18 BVerfSchG

11 § 9 della legge del 20 dicembre 1990 sul BND (BNDG)

12 § 2 della legge sul controllo parlamentare dell’attività d’informazione del Bund (Kontrollgremiumgesetz; PKGrG)