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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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Ordinanza sul registro di commercio (ORC) del … 2007
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 929, 929a, 931 capoverso 2bis, 936, 936a e 938a del Codice delle ob-
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bligazioni (CO) ,
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visto l’articolo 102 della legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione (LFus) ,
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Capitolo 1: Scopo e contenuto del registro di commercio
Art. 1 Scopo
Il registro di commercio permette di costituire e identificare gli enti giuridici. Ha lo scopo di registrare e pubblicare fatti giuridicamente rilevanti e garantisce la certezza del diritto nonché la protezione di terzi nel quadro di prescrizioni imperative del diritto civile.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
a. ente giuridico: le ditte individuali (art. 934 cpv. 1 e 2 CO), le società in nome collettivo (titolo ventesimoquarto CO), le società in accomandita (titolo ventesimoquinto CO), le società anonime (titolo ventesimosesto CO), le società in accomandita per azioni (titolo ventesimosettimo CO), le società a garanzia limitata (titolo ventesimottavo CO), le società cooperative (titolo ventesimonono CO), le associazioni (art. 60 segg. del Codice civile [CC]3), le fondazioni (art. 80 segg. CC), le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg. della legge sugli investimenti collettivi [LlCol]4), le società di investimento a capitale fisso (SICAF; art. 110 segg. LlCol), le società di investimento a capitale variabile (SICAV; art. 36 segg. LICol), gli istituti di diritto pubblico (art. 2 lett. d LFus) e le succursali (art. 935 CO);
b. impresa: un’attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno ;
c. domicilio legale: l’indirizzo del luogo della sede presso il quale l’ente giuridico è raggiungibile con le indicazioni seguenti: la strada, il numero civico, il codice di avviamento postale e il nome del luogo.
Art. 3 Struttura del registro di commercio
1 Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. La tenuta del registro giornaliero e del registro principale è informatizzata.
2 Il registro giornaliero è l’elenco di tutte le iscrizioni in ordine progressivo.
3 Il registro principale è il riassunto di tutte le iscrizioni giuridicamente valide nel registro giornaliero classificate per ente giuridico.
1 RS 220
2 RS 221.301
3 RS 210
4 RS 951.31