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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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4 La consultazione e il rilascio di estratti, di copie delle notificazione e dei documenti giustificativi e di attestazioni sono soggetti a emolumento. Sono invece gratuiti se gli estratti, le copie e le attestazioni sono rilasciati per uso ufficiale.

5 L’UFRC provvede mediante direttiva a una presentazione unitaria degli estratti. Permette ai Cantoni l’uso degli stemmi e dei simboli cantonali. Può emanare prescrizioni riguardanti la sicurezza degli estratti.

6 L’ufficio del registro di commercio attesta su domanda che un determinato ente giuridico non è iscritto nel registro.

Art. 14 Offerta elettronica senza effetti giuridici

1 I Cantoni mettono a disposizione gratuitamente su internet le iscrizioni che figurano nel registro principale.

2 Tali dati non esplicano effetti giuridici.

3 I dati devono poter essere richiamati secondo determinati parametri di ricerca. L’UFRC emana le pertinenti istruzioni.

Art. 15 Consegna di atti in forma cartacea

1 La consegna degli originali di atti in forma cartacea può essere richiesta per scritto dalle autorità seguenti:

a. il tribunale;

b. il giudice dell’istruzione;

c. il ministero pubblico;

d. l’autorità cantonale di vigilanza;

e. l’UFRC.

2 L’autorità conferma la ricezione degli atti. Gli originali sono restituiti al più tardi al termine della procedura per la quale sono stati utilizzati.

3 Una copia autenticata unitamente con la ricevuta è conservata in luogo dell’originale dell’atto consegnato.

4 I servizi autorizzati possono chiedere copie autenticate in luogo della consegna di originali.

Art. 16 Consegna di atti in forma elettronica

Gli atti in forma elettronica sono forniti soltanto come copie autenticate.

Art. 17 Registro centrale e Zefix

1 I dati pubblici del registro centrale sono accessibili gratuitamente e singolarmente mediante procedura elettronica di richiamo nella banca dati internet Zefix. I dati richiamati elettronicamente non esplicano effetti giuridici.

2 Su domanda, l’UFRC svolge ricerche scritte nel registro centrale. Le informazioni a privati sono soggette a emolumento.

3 L’UFRC può concedere un accesso in forma elettronica ai dati contenuti nel registro centrale alle autorità federali, cantonali e comunali, nonché alle istituzioni incaricate dell’esecuzione della legislazione sulle assicurazioni sociali se queste autorità necessitano di questi dati per l’adempimento dei loro compiti. Tale servizio è gratuito.

4 Dietro pagamento di un emolumento, può concedere a privati un accesso elettronico all’insieme dei dati pubblici del registro centrale, sempreché l’utilizzazione dei dati sia conforme allo scopo del registro centrale di cui all’articolo 10 capoverso 1.

5 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia determina:

a. i dati iscritti nel registro centrale;