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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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Capitolo 3: Obbligo di comunicazione e di collaborazione delle autorità

Art. 11

1 Le autorità e i tribunali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni comunicano alle autorità del registro di commercio i fatti da iscrivere di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2 Su domanda forniscono inoltre alle autorità del registro di commercio informazioni su fatti che rientrano nel loro ambito di competenze e sono necessari ai fini della valutazione di un obbligo di iscrizione o di una iscrizione.

3 Il segreto fiscale deve essere tutelato. La comunicazione o l’informazione delle autorità fiscali si limita alle indicazioni seguenti:

a. l’esistenza di società in nome collettivo e in accomandita nonché di associazioni che non hanno soddisfatto il loro obbligo di iscrizione nel registro di commercio;

b. il superamento della cifra d’affari determinante per l’obbligo di iscrizione delle ditte individuali.

4 Se è notificata la cancellazione di una persona giuridica dal registro di commercio, l’ufficio del registro di commercio la comunica alle autorità fiscali federali e cantonali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità hanno dato il loro consenso. Tale regola si applica anche in caso di cancellazione a seguito di trasferimento di sede all’estero.

5Le comunicazioni e le informazioni sono effettuate e rilasciate a titolo gratuito.

Capitolo 4: Pubblicità del registro di commercio, prescrizioni circa la conserva-

zione e sicurezza dei dati

Sezione 1: Pubblicità del registro di commercio

Art. 12 Pubblicità del registro principale

Le iscrizioni nel registro principale, le notificazioni e i documenti giustificativi sono pubblici. Le iscrizioni nel registro giornaliero sono pubbliche non appena sono state approvate dall’UFRC. La corrispondenza in relazione a un’iscrizione non è pubblica.

Art. 13 Consultazione ed estratti con effetti giuridici

1 Su domanda gli uffici del registro di commercio autorizzano la consultazione del registro principale, della notificazione e dei documenti giustificativi e rilasciano:

a. estratti autenticati delle iscrizioni concernenti un ente giuridico che figura nel registro principale;

b. copie delle notificazioni e dei documenti giustificativi;

2 Un estratto può essere rilasciato prima della pubblicazione dell’iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio soltanto se tale iscrizione è già stata approvata dall’UFRC.

3 Se gli uffici del registro di commercio allestiscono estratti in forma elettronica e copie delle notificazioni e dei documenti giustificativi, le autenticazioni devono essere munite di un certificato qualificato conformemente alla legge federale del 19 dicembre 20035 sulla firma elettronica (FiEle).

5 RS 943.03