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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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Capitolo 2: Organizzazione

Art. 7 Uffici del registro di commercio

La gestione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Garantiscono una tenuta del registro di commercio qualificata. Sono parimenti liberi di procedere a una tenuta intercantonale.

Art. 8 Autorità cantonale di vigilanza

1 I Cantoni designano l’autorità di vigilanza incaricata di occuparsi della vigilanza amministrativa sugli uffici del registro di commercio.

2 Se gli ufficiali del registro o i loro collaboratori non adempiono debitamente i loro compiti, l’autorità cantonale di vigilanza prende, d’ufficio o su domanda della Confederazione, i provvedimenti necessari. In casi gravi o ripetuti le persone interessate sono destituite.

Art. 9 Alta vigilanza

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.

2 L’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell’Ufficio federale di giustizia è segnatamente autorizzato a sbrigare autonomamente le seguenti pratiche:

a. emanare le istruzioni in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio;

b. verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero;

c. svolgere le ispezioni;

d. inoltrare le domande di cui all’articolo 8 capoverso 2;

e. interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali.

Art. 10 Registro centrale e Zefix

1 L’UFRC tiene un registro centrale di tutti gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio. Il registro centrale serve a distinguere e localizzare gli enti registrati.

2 A scopo d’identificazione è inoltre possibile iscrivere nel registro centrale:

a. gli altri enti che non sono iscrivibili nel registro di commercio, se acconsentono alla pubblicazione dei loro dati;

b. le istituzioni di diritto pubblico a condizione che i relativi dati d’identificazione siano pubblici.

3 Tali enti e istituzioni figurano in una rubrica separata.

4 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può emanare disposizioni in merito alle condizioni per la registrazione nel registro centrale.

5 La registrazione volontaria nel registro centrale non esplica effetti giuridici.

6 L’UFRC pubblica nella banca dati internet Zefix (www.zefix.ch) i dati del registro centrale destinati alla pubblicazione.