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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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Art. 4 Contenuto

Il registro giornaliero e il registro principale contengono le iscrizioni concernenti:

a. gli enti giuridici;

b. le procure non commerciali (art. 458 cpv. 3 CO);

c. i rappresentanti di indivisioni (art. 341 cpv. 3 CC).

Art. 5 Registro giornaliero

1 Tutti i fatti da iscrivere nel registro di commercio sono inseriti nel registro giornaliero.

2 L’ufficio del registro di commercio procede alle iscrizioni fondandosi sulla notificazione e sui documenti giustificativi.

3 Il registro giornaliero contiene:

a. le iscrizioni;

b. il numero e la data dell’iscrizione;

c. la sigla d’identificazione della persona che ha provveduto all’iscrizione e l’indicazione dell’ufficio del registro di commercio;

d. gli emolumenti per l’iscrizione;

e. un elenco dei documenti giustificativi sui quali si fonda l’iscrizione.

4 Le iscrizioni nel registro giornaliero sono numerate in ordine progressivo. La numerazione ricomincia da capo per ogni anno civile. Numeri già assegnati di iscrizioni che non hanno acquisito validità giuridica non possono essere riutilizzati nel corso del medesimo anno civile.

5 Le iscrizioni nel registro giornaliero non possono essere modificate a posteriori ed esse continuano a sussistere a tempo indeterminato.

Art. 6 Registro principale

1Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale il giorno della loro pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2 Il registro principale contiene per ogni ente giuridico le indicazioni seguenti:

a. tutte le iscrizioni contenute nel registro giornaliero conformemente all’articolo 5 capoverso 3 lettere a e b;

b. la data della prima iscrizione dell’ente giuridico nel registro di commercio;

c. il numero dell’iscrizioni nel registro giornaliero;

d. la data e il numero della pubblicazione di questa iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio;

e. il rinvio a un’eventuale iscrizione precedente su una scheda o nell’indice alfabetico delle ditte;

f. la data della cancellazione nel registro di commercio.

3 La cancellazione di un ente giuridico deve essere evidenziata in modo chiaro nel registro principale.

4 Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori e continuano a restare valide per un periodo illimitato. Restano salve correzioni di natura puramente tipografica che non modificano il contenuto materiale. Le rispettive correzioni sono verbalizzate.

5 Il registro principale deve poter essere reso riproducibile in ogni momento elettronicamente o su carta.