Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/40: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 10 pagine
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un esperto esterno2 è giunta alla conclusione che occorre definire una nuova fattispecie di commercializzazione parassita. La disposizione, anche se introdotta in previsione di EURO 2008, garantirebbe più in generale la certezza giuridica a tutti gli organizzatori di manifestazioni, siano esse culturali, sportive, economiche o di altro carattere.
b) Tutela della proprietà intellettuale
In Svizzera la proprietà intellettuale è sufficientemente tutelata. Per quanto riguarda l'applicazione della tutela giuridica, la legislazione svizzera applica il principio – consolidato e finora incontestato – in base al quale, per vedere riconosciuti i propri diritti di fronte a un tribunale, la parte lesa deve agire di propria iniziativa. Non è pertanto necessario completare gli strumenti già a disposizione per tutelare la proprietà intellettuale con ulteriori sanzioni. Grazie alla facoltà di ricorrere alla protezione preventiva e di emanare provvedimenti cautelari in caso di minaccia di infrazione del diritto, le parti lese dispongono già di un ampio spettro di misure di intervento.
c) Uso non autorizzato di biglietti d'entrata
Analogamente a quanto avvenuto per EURO 2004 in Portogallo, l’UEFA ha chiesto alla Svizzera di predisporre le sanzioni legali necessarie a combattere l'uso illegale di biglietti d’entrata. Per uso illegale di biglietti d’entrata l’UEFA intende il trasferimento e la vendita non autorizzata a terzi oppure l’uso commerciale nell’ambito, ad esempio, di concorsi. In questo caso essa teme, soprattutto, conseguenze a livello di sicurezza: quando non è possibile garantire in modo assoluto che i biglietti siano effettivamente utilizzati dall'acquirente originale, si corre il pericolo che, all'interno dello stadio, i tifosi delle squadre avversarie non possano essere tenuti separati.
A questo tipo di argomentazione è possibile controbattere, sostanzialmente, con due obiezioni. Innanzitutto, va osservato che l’UEFA stessa rinuncia spontaneamente al controllo sull’uso dei biglietti di EURO 2008, cedendone agli sponsor quasi la metà. In secondo luogo, le condizioni generali e la personalizzazione dei biglietti d’entrata consentono di evitare in larga misura che questi siano alienati. Le condizioni generali sono concepite in modo da evitare le attività illegali descritte sopra. A chi acquista biglietti a questi scopi, non viene permesso di entrare nello stadio. In occasione degli imminenti campionati del mondo di calcio, che si svolgeranno in Germania, verrà introdotta per la prima volta su larga scala la personalizzazione dei biglietti. L’UEFA intende applicare questo metodo anche per EURO 2008.
Non è pertanto necessario intervenire a livello legislativo. L’organizzazione del girone finale dei Campionati europei di calcio in Portogallo ha d’altra parte dimostrato che una certa commistione tra i sostenitori di squadre diverse all'interno dello stadio, di per sé inevitabile, non comporta per forza problemi.
d) Coordinazione degli organi interessati di tutti i livelli statali, in modo che ognuno sia in grado di
garantire una tutela ottimale nella propria sfera di competenza
L’UEFA invita gli organi interessati di tutti i livelli statali a impegnarsi al massimo per garantire una tutela ottimale nella loro sfera di competenza. Essa propone di vietare alle aziende concorrenti dei partner ufficiali di fare pubblicità in luoghi pubblici. Questo tipo di divieto, tuttavia, non è contemplato
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Jürg Müller, Gutachten über die lauterkeitsrechtliche Beurteilung des Ambush Marketing, Berna 2006; degli estratti verranno pubblicati in uno dei prossimi numeri di Sport und Recht.