Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/40: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 10 pagine

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organizzazioni e ai consessi internazionali di comunicazione dei dati. Le autorità svizzere competenti in materia di esecuzione, di prevenzione e di perseguimento penale (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. c, 23, 24 e 27 LCSI) possono fornire informazioni agli organismi esteri, affinché essi, se del caso, siano in grado di eseguire le indagini necessarie e fornire loro i dati che occorrono per la procedura. Le disposizioni del capoverso 2 autorizzano la comunicazione di informazioni in merito alla partecipazione di persone fisiche o giuridiche a una pratica commerciale sleale, ma anche di documenti in grado di comprovarla (ad es. invii pubblicitari, moduli, promesse di guadagni). Lo scambio di dati previsto consente alle autorità estere, alle organizzazioni e ai consessi internazionali di fornire assistenza amministrativa alle autorità svizzere. Tuttavia, i dati possono essere trasmessi solo quando le autorità interlocutrici sono vincolate al segreto d’ufficio o a un corrispondente obbligo di discrezione. Il capoverso 3 disciplina l’assistenza amministrativa della Svizzera a favore di autorità estere. È ripreso da disposizioni analoghe di leggi federali recenti (cfr. art. 22 cpv. 3 della legge sul trasferimento di beni culturali; art. 7 della legge federale del 22.03.2002 sull’applicazione di sanzioni internazionali [legge sugli embarghi, LEmb, RS 946.231]; art. 31 cpv. 2 lett. c della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario [legge sul riciclaggio di denaro; LRD, RS 955.0]). Le autorità svizzere devono poter fornire alle loro omologhe estere i dati necessari, a determinate condizioni. L’assistenza amministrativa si fonda sul principio seguente: le autorità svizzere possono beneficiare dell’aiuto fornito dalle autorità estere solo se, a loro volta, si dimostrano cooperative e forniscono alle loro interlocutrici omologhe i dati che esse richiedono. Il capoverso 4 prevede la possibilità du ricorrere all’assistenza giudiziaria in caso di infrazioni alla LCSI. È fatto salvo l’articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP, RS 351.1), in base al quale una domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tale riserva non è applicata nel presente ambito. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale18, i reati fiscali devono essere considerati unicamente atti che violano le disposizioni concernenti la determinazione e la riscossione di tributi pubblici. La LCSl verte su misure di protezione dei consumatori e dell’economia contro le pratiche commerciali e la concorrenza sleali. Tali provvedimenti non hanno carattere commerciale o di politica economica ma concernono, come ribadito dal messaggio relativo all’AIMP, unicamente compiti di polizia economica19.

2.3 Adeguamento formale dei titoli (capitolo 3)

Al momento, il capitolo 3 della LCSI (Disposizioni di diritto amministrativo) è suddiviso in due sezioni:

1. Indicazione dei prezzi al consumatore e 2. Liquidazioni e operazioni analoghe. La sezione 2 e di conseguenza gli articoli 21 e 22 sono stati abrogati nel 199520. Appare pertanto sensato integrare entrambe le nuove disposizioni sull’assistenza amministrativa e giudiziaria alla LCSI come articolo 21 e 22. Ciò comporta un’adeguamento formale dei titoli (ossia: Capitolo 3: Indicazione dei prezzi al consumatore; Capitolo 3a: Assistenza amministrativa e giudiziaria) nonché lo stralcio di entrambe le sezioni e dei loro titoli.

18

DTF 110 Ib 82.

19

FF 1976 II 443.

20

RU 1995 4086.

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