Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/40: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 10 pagine

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Staatssekretariat für Wirtschaft Secrétariat d‘Etat à l‘économie Segretariato di Stato dell'economia State Secretariat for Economic Affairs

3. Ripercussioni

3.1 A livello federale

La LCSI è concepita secondo principi di diritto privato. Aziende e persone i cui diritti sono stati lesi in seguito a una commercializzazione parassita devono fondamentalmente agire di propria iniziativa, sporgendo azione civile o penale presso il tribunale competente. La legittimazione attiva della Confederazione si applica – come menzionato – soltanto a casi di concorrenza sleale transnazionali, che pregiudicano l'immagine della Svizzera all'estero. L’integrazione della LCSI proposta per tutelare dalla commercializzazione parassita non ha pertanto ripercussioni di rilievo, né a livello finanziario, né a livello di personale.

3.2 A livello cantonale

Le azioni civili o penali ai sensi della LCSI vanno sporte a livello comunale o cantonale. Sulla base delle esperienze raccolte finora al seguito di processi legati alle infrazioni della legislazione sulla concorrenza sleale, malgrado un evento straordinario come EURO 2008, non c'è ragione di attendersi un aumento considerevole delle denunce.

3.3 A livello economico

La formulazione di una fattispecie specifica per l’ambush marketing codifica un comportamento commerciale che poteva essere condannato come tale già sulla base della LCSI attualmente in vigore. Ciò consente tuttavia di aumentare la certezza giuridica, nell'interesse tanto dei promotori e degli sponsor, quanto di chi non partecipa direttamente all’organizzazione dell’evento. La tutela minima offerta dalla legislazione contro la concorrenza sleale contribuisce a garantire che manifestazioni ed eventi di grande portata continuino a poter beneficiare di sponsorizzazioni. La presente disposizione non è concepita per sanzionare casi di scarso rilievo.

4. Rapporto con il programma di legislatura

La modifica della LCSl non è stata annunciata nel rapporto sul programma di legislatura 2003-2007 (FF 2004 969), poiché a quel momento non si era ancora rivelata necessaria.

5. Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e conformità alla legge

Ai sensi dell’articolo 96 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione emana prescrizioni contro la concorrenza sleale. Anche la legislazione nel campo del diritto civile e del diritto penale compete alla Confederazione (art. 122 e 123 Cost.).

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

Il presente avamprogetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. La disposizione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria applica un importante aspetto delle linee direttrici dell’OCSE dell’11 giugno 2003 per la tutela dei consumatori dalle frodi transfrontaliere e dalle

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