Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/40: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 10 pagine

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dalla legislazione svizzera e, inoltre, è controverso anche dal punto di vista costituzionale. Le autorità statali sono al contrario libere di cedere i diritti per l’utilizzazione di beni dello stato (suolo pubblico nelle vicinanze di stadi, stazioni e aeroporti; mezzi di trasporto pubblici) esclusivamente agli organizzatori e ai loro partner. Purché i diritti di utilizzazione esclusivi siano limitati a determinati perimetri e a precisati lassi di tempo, la priorità data agli interessi degli organizzatori è conciliabile con il principio della libertà economica sancito dalla Costituzione.

1.3 Adeguamenti della LCSI

1.3.1 Commercializzazione parassita

L’avamprogetto in consultazione propone l’introduzione di una fattispecie per i casi di ambush marketing. Esso riprende i lavori preparatori della citata perizia3. Determinante per definire la slealtà di un comportamento commerciale, è stabilire se l’azienda parassita ha suggerito l'esistenza di un legame ingiustificato con gli organizzatori di un evento. Questo riferimento può essere isolato e non deve necessariamente essere proposto attraverso un paragone. Sulla base del diritto vigente, questo tipo di comportamento, che può essere considerato alla stregua di un caso di sfruttamento della reputazione, può essere giudicato unicamente alla luce del principio generale, con le difficoltà interpretative menzionate.

La disposizione proposta prende pertanto di mira un comportamento commerciale parassita, non ancora codificato come fattispecie dal diritto in vigore. La LCSI, infatti, si è finora limitata a vietare il comportamento di chi denigra la concorrenza (art. 3 lett. a), dà indicazioni inesatte o fallaci (art. 3 lett. b), genera confusione (art. 3 lett. d) o sfrutta le prestazioni altrui (art. 5). È del tutto possibile che la commercializzazione parassita, di cui un’azienda si è resa responsabile, corrisponda a più di una di queste fattispecie.

La nuova disposizione dovrà ovviamente avere validità generale, anche se concepita in occasione di EURO 2008. Dovrà tuttavia evitare di avere ripercussioni sproporzionate, al punto da rendere sleale ogni forma di riferimento a una manifestazione da parte di terzi, anche nel caso di eventi di portata locale o regionale. Il legame suggerito è da considerarsi sleale solo se in grado di falsare le condizioni di libera concorrenza (art. 2 LCSI). Casi simili sono ad esempio i tre seguenti (introdotti unicamente a titolo illustrativo, senza alcuna pretesa di portare un giudizio sulla fattispecie):

- durante la Confederations Cup 2005, un dirigibile con la pubblicità di un partner non ufficiale sorvolò lo stadio di Norimberga e fu ripreso dalla televisione4;

- durante le Olimpiadi 1996, un atleta si presentò a una conferenza stampa portando vistose lenti a contatto con il logo bianco (un felino) di un'azienda che non era sponsor ufficiale5;

- sempre durante le Olimpiadi estive del 1996 ad Atlanta, una società di telecomunicazioni neozelandese, che non faceva parte degli sponsor ufficiali della manifestazione, diffuse annunci pubblicitari in cui si alludeva agli anelli olimpici (il tribunale neozelandese che

3

Cfr. nota 2.

4

Annika Flaig, „Fussball WM 2006: Guerilla-Marketing-Chance oder Risiko?“, in CH-D Wirtschaft n. 9/05, p. 19.

5

Ibidem.

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