Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/40: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 10 pagine
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con l’aggettivo «parasitaire»13 . La versione francese esprime con più precisione la slealtà del comportamento e verrà pertanto adottata anche per la nuova disposizione;
- il riferimento è fatto senza validi motivi: non si fonda su elementi oggettivi14, non è necessario15;
- il riferimento a terzi ha lo scopo di trarre vantaggio dalla loro reputazione: nel diritto sulla concorrenza sleale le intenzioni non contano, ma unicamente il comportamento oggettivamente tenuto. Non è pertanto necessario appurare una volontà deliberata di trarre vantaggio in maniera impropria (intenzione soggettiva), anche se per distinguere tra concorrenza leale e sleale vengono tenuti in considerazione pure gli aspetti soggettivi16;
- il riferimento trae vantaggio dalla reputazione di terzi: si trae vantaggio impropriamente dalla buona reputazione, dall’immagine, dal prestigio economico, dal credito di cui gode l’oggetto del riferimento. Questi diversi concetti sono tutti sinonimi.
La legittimazione attiva si fonda sugli articoli 9 e 10 LCSI, che forniscono un ampio spettro di possibilità di proporre azione civile. Queste vengono inoltre completate dalla facoltà di assumere provvedimenti cautelari (art. 14 LCSI). Chi è legittimato all'azione civile può anche sporgere querela ai sensi dell’articolo 23 LCSI. La concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3 (al quale andrebbe aggiunta anche la nuova disposizione) 4, 5 o 6 può essere sanzionata con la detenzione o con una multa fino a 100'000 franchi.
2.2 Assistenza amministrativa e giudiziaria (art. 21 e 22 avamprogetto LCSI)
Entrambe le disposizioni in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale poggiano su disciplinamenti analoghi in leggi federali di recente data, in particolare su quelli previsti dalla legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1).
L’articolo 21 consente alle autorità competenti (federali, cantonali o comunali) di mettere a disposizione reciproca tutti i dati necessari all’applicazione della legge.
L’articolo 22 disciplina l’assistenza amministrativa e giudiziaria con le autorità estere, le organizzazioni e i consessi internazionali competenti. Questi ultimi comprendono esclusivamente gli enti i cui membri sono Stati. Nel presente ambito, il consesso internazionale competente è la Rete internazionale di controllo e di protezione dei consumatori (International Consumer Protection Enforcement Network, ICPEN), che riunisce le autorità di sorveglianza del mercato di 33 Stati, in larga parte membri dell’OCSE17 . Il capoverso 2 disciplina le richieste alle autorità estere, alle
13
Cfr. Bernard Dutoit, « La réclame comparative vraie et objective ou la quadrature du cercle. A propos d’un arrêt du Tribunal fédéral », in Hans Merz, Walter R. Schluep (a cura di), Recht und Wirtschaft heute : Festgabe zum 65. Geburtstag von Max Kummer, Berna 1980, p. 311 ss. ; ID. (a cura di), La concurrence parasitaire en droit comparé (Actes du Colloque de Lausanne, 12 setpembre 1980), Ginevra 1981.
14
DTF 102 II 292, 295; cfr. ad es. Magda Streuli-Yousseff, „Unlautere Werbe- und Vertriebsmethoden (Art. 3 UWG)“, in Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR) V/I, a c. di Roland von Büren e Lucas David, 2a ed., Basilea/Francoforte s. M. 1998; pp. 124, 131.
15
Bruno von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zurigo 1957, nota 28 all’art. 1 cpv. 1, ritiene sia necessario specificare in caso di
sfruttamento della reputazione di altri, che l'associazione con terzi viene stabilita „senza necessità“. Così anche Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basilea/Ginevra/Monaco 2001, nota 31 all’art. 3 lett. a e nota 96 all’art. 3 lett. e. 16
Cfr. Jürg Müller, „Einleitung und Generalklausel“, in SIWR V/I, p. 53.
17
www.icpen.org; cfr. anche Die Volkwirtschaft/La Vie économique 2003/5, p. 44 ss.