Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/40: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 10 pagine
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L’Unione Europea, infine, non dispone di una base giuridica specifica per quanto riguarda l'ambush marketing. La direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e legislative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole disciplina un contesto più ampio. Essa sancisce inoltre i criteri per l'ammissibilità della pubblicità comparativa9. Come per il caso della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, appena emanata10, la tutela garantita riguarda unicamente il consumatore e non la concorrenza chiamata in causa per il paragone.
2. Commento ai singoli articoli
2.1 Commercializzazione parassita (art. 3 lett. ebis avamprogetto LCSI)
Secondo la nuova disposizione prevista dall'avamprogetto, agisce in maniera sleale chi, senza validi motivi e in modo parassitario, fa riferimento a terzi, alle loro merci, alle loro opere e alle prestazioni da loro offerte allo scopo di trarre vantaggio dalla loro reputazione.
Come già ricordato in precedenza, la definizione della nuova fattispecie si è avvalsa del lavoro preparatorio svolto dall’esperto incaricato dall'Amministrazione federale di elaborare una perizia sui rapporti tra ambush marketing e legislazione in materia di concorrenza sleale11. In questo caso, la disposizione definisce la slealtà basandosi sull'idea di un legame con terzi suggerito dall'azienda parassita o, più precisamente, di un legame isolato non suggerito necessariamente mediante un paragone. L'ambush marketing si distingue da altre forme di concorrenza sleale per il fatto che, per lo più, non viene stabilito direttamente un rapporto o un paragone con le prestazioni di un concorrente (in questo caso si applicherebbe l’art. 3 lett. e LCSl in vigore), ma ci si limita a creare un’associazione con manifestazioni, eventi e simili.
La commercializzazione parassitaria costituisce un comportamento sleale quando presenta i seguenti elementi costitutivi della fattispecie:
- il riferimento a terzi, a loro merci, loro opere o prestazioni da loro offerte: l'idea di riferimento costituisce l'elemento determinante. Un riferimento viene suggerito senza che si proceda a un paragone, e non riguarda direttamente il concorrente, bensì terzi (quali l'organizzatore o le sue merci, le sue opere o le sue prestazioni, come ad es. l'evento da questi organizzato). Il riferimento viene suggerito in modo parassita: esso instaura un nesso diretto con le qualità dell’oggetto a cui si riferisce; i pregi di quest'ultimo (la manifestazione, l'evento) vengono associati alla propria offerta12 . L’aggettivo “parassita“ esprime l’idea di un uso improprio dell'immagine pubblica di terzi a proprio beneficio. La fattispecie della pubblicità comparativa all’articolo 3 lettera e LCSI ricorre al concetto di „inutilmente plagiante“ (ted.: “unnötig anlehnend”), reso in francese
9
Gazzetta ufficiale n. L 250 del 19.9.1984, pag. 17; cfr. anche la direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa, Gazzetta ufficiale n. L 290 del 23/10/1997, pag. 18 ss.
10
Gazzetta ufficiale n. L 149 dell’11/06/2005, pag. 22 ss.
11
Cfr. nota 2.
12
Cfr. Hans-Georg Schmid, Die Bezugnahme in der Werbung nach dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (LCSI) vom 19. Dezember 1986, tesi di dottorato, Zurigo 1988, pag. 30 s.