Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/40: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 10 pagine

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giudicò la conformità al diritto del caso concluse che l’indicazione fallace non era da considerarsi rilevante)6.

1.3.2 Assistenza amministrativa e giudiziaria

L’attuale LCSI non fornisce ancora nessuna base legale per l’assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale. Questa circostanza impedisce già da tempo una collaborazione efficace nell’ambito di casi di concorrenza sleale di portata internazionale. L’avamprogetto di modifica in consultazione intende rimediare a questa lacuna. Essendo gli sponsor principali della manifestazione gli stessi per i due Paesi, è del tutto possibile che durante i Campionati europei di calcio si verifichino casi di commercializzazione parassita che coinvolgano tanto l’Austria quanto la Svizzera. La LCSI conferisce alla Confederazione la legittimità attiva nel caso di pratiche di concorrenza sleale di portata sovranazionale, che pregiudichino l’immagine della Svizzera all’estero (art. 10 cpv. 2 lett. c). Analogamente alla fattispecie dell’ambush marketing, la portata della disposizione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria è generale e non circoscritta a EURO 2008.

1.4 Paragone tra le legislazioni e rapporto con il diritto europeo

Attualmente, i grandi organizzatori di eventi sportivi come il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) richiedono in genere ai paesi, alle regioni o alle città di dimostrare, già al momento della loro candidatura, di essere in grado di tutelare i diritti commerciali. La Gran Bretagna, ad esempio, ha già emanato in vista dei Giochi Olimpici che si terranno nel 2012 una nuova legge sulla tutela dei diritti commerciali dell'organizzatore, assicurandosi in questo modo le basi legali per disciplinare nel dettaglio, tra l'altro, anche il problema dell'ambush marketing e della vendita dei biglietti7.

In occasione della fase finale dei Campionati europei di calcio del 2004, il Portogallo emanò un decreto per soddisfare le richieste dell'UEFA8, la cui validità era limitata alla durata dell’evento. Esso tutelava i diritti commerciali attraverso disposizioni di ordine generale e astratto, il cui rispetto era garantito dall'intervento dello Stato (demandato alle forze di polizia). Vietava, tra le altre, la pubblicità che evocasse associazioni con EURO 2004, la pubblicità fatta per il tramite di mezzi di trasporto in circolazione o parcheggiati che mirasse all’identificazione con uno sponsor degli EURO 2004, la pubblicità aerea e la pubblicità nel perimetro della manifestazione.

La Germania non ha invece adottato nessuna misura legislativa in prospettiva dei Campionati del mondo di calcio del 2006, anche perché finora non le è stata presentata alcuna richiesta in tal senso. Non va però dimenticato che il testo legislativo tedesco equivalente alla LCSI ha subito nel 2004 – indipendentemente dal Campionato del mondo – un’importante revisione, che ne ha ampliato la portata.

In Austria le discussioni all'interno dell’Amministrazione statale concernenti la tutela dei diritti commerciali dell’UEFA sono appena iniziate. Le autorità svizzere mantengono stretti rapporti con gli interlocutori austriaci.

6

Cfr. Noth (nota 1).

7

London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006, sez. 19 ss.

8

Decreto-Lei n.° 86/2004, del 17 aprile 2004.

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