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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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3Gli accomandatari con mansioni direttive possono partecipare alla società come accomandanti sempreché:

a. il contratto di società lo preveda;

b. la partecipazione provenga esclusivamente dal loro patrimonio privato;

c. la partecipazione sia prestata integralmente al momento del lancio.

4Il contratto di società disciplina i dettagli.

Art. 117 Capitale di rischio

(art. 103 cpv. 1 LICol)

1Il capitale di rischio serve di norma al finanziamento diretto o indiretto a lunga scadenza di imprese nell’aspettativa di un valore aggiunto superiore alla media, abbinata alla probabilità di una perdita superiore alla media.

2Il finanziamento può in particolare essere effettuato tramite:

a. capitale proprio;

b. capitale di terzi;

c. forme miste di capitale proprio e di capitale di terzi, come i finanziamenti mezzanini.

Art. 118 Altri investimenti

(art. 103 cpv. 2 LICol)

1Gli altri investimenti devono presentare le caratteristiche del capitale di rischio ai sensi dell’articolo 117 capoverso 1.

2Sono ammessi in particolare investimenti in:

a. progetti edilizi e immobiliari;

b. altri fondi per investimenti alternativi.

3Il contratto di società disciplina i dettagli.

Capitolo 2: Società di investimento a capitale fisso

Art. 119 Scopo

(art. 110 cpv. 1 LICol)

La società di investimento a capitale fisso può gestire soltanto il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 29 della legge.