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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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d. i crediti dei soci illimitatamente responsabili se sono adempite le condizioni dell’articolo 19 capoverso 3.

3I gerenti patrimoniali possono inoltre computare nei mezzi propri i mutui che sono stati loro concessi, se risulta da una dichiarazione scritta irrevocabile che:

a. tali crediti sono collocati nel rango successivo ai crediti degli altri creditori in caso di liquidazione, di fallimento o di procedura concordataria; e che

b. essi si sono impegnati a non computarli con crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.

4I mezzi propri ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono corrispondere al 50 per cento almeno dei mezzi propri complessivi prescritti.

Art. 22 Deduzioni nel calcolo dei mezzi propri

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

Nel calcolo dei mezzi propri vanno dedotti:

a. il riporto di perdita e la perdita dell’esercizio commerciale corrente;

b. il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell’esercizio commerciale corrente;

c. il 20 per cento all’anno del valore nominale iniziale dei mutui ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3, per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso;

d. i valori immateriali, tranne il software.

Art. 23 Delimitazione del settore di attività

(art. 18 cpv. 3 LICol)

1I gerenti patrimoniali devono delimitare esattamente il loro settore di attività dal profilo materiale e geografico negli statuti, nei contratti di società e nei regolamenti di organizzazione.

2Se intendono esercitare una succursale o una rappresentanza all’estero, i gerenti patrimoniali forniscono all’autorità di vigilanza tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dei compiti, segnatamente:

a. il nome e l’indirizzo della filiale, della succursale o della rappresentanza;

b. il nome delle persone incaricate della gestione e della direzione;

c. l’ufficio di revisione;

d. il nome e l’indirizzo dell’autorità di vigilanza dello Stato estero di domicilio.

3Essi comunicano immediatamente all’autorità di vigilanza tutte le modifiche importanti delle loro filiali, succursali o rappresentanze all’estero.