Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine

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Art. 4 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 4 Durata e portata dell’autorizzazione Art. 4 Durata

1L’autorizzazione è di durata illimitata e L’iscrizione ha una validità di al massimo conferisce il diritto di esercitare o un’attività cinque anni.

di collocamento in tutta la Svizzera.

2L’autorizzazione di esercitare un’attività di

collocamento in relazione con l’estero è

limitata a determinati Paesi.

3Le persone responsabili della gestione sono

indicate nominativamente nell’autorizzazione.

4Il Consiglio federale stabilisce gli

emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione.

Cosa cambia?

Ad eccezione della durata di validità dell’iscrizione, tutte le disposizioni concernenti l’autorizzazione possono essere abrogate.

Perché?

Le disposizioni che disciplinano l’autorizzazione diventano superflue. La durata di validità dell’iscrizione è limitata a cinque anni al fine di garantire l’aggiornamento dei dati del registro. Le imprese che intendono proseguire la loro attività di collocamento devono rinnovare la loro iscrizione.