Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 31Fedlex · Progetto
Art. 4 LC
Testo attuale Modifica proposta
Art. 4 Durata e portata dell’autorizzazione Art. 4 Durata
1L’autorizzazione è di durata illimitata e L’iscrizione ha una validità di al massimo conferisce il diritto di esercitare o un’attività cinque anni.
di collocamento in tutta la Svizzera.
2L’autorizzazione di esercitare un’attività di
collocamento in relazione con l’estero è
limitata a determinati Paesi.
3Le persone responsabili della gestione sono
indicate nominativamente nell’autorizzazione.
4Il Consiglio federale stabilisce gli
emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione.
Cosa cambia?
Ad eccezione della durata di validità dell’iscrizione, tutte le disposizioni concernenti l’autorizzazione possono essere abrogate.
Perché?
Le disposizioni che disciplinano l’autorizzazione diventano superflue. La durata di validità dell’iscrizione è limitata a cinque anni al fine di garantire l’aggiornamento dei dati del registro. Le imprese che intendono proseguire la loro attività di collocamento devono rinnovare la loro iscrizione.