Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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Art. 5 LC
Testo attuale Modifica proposta
Art. 5 Revoca Art. 5 Cancellazione dal registro
1L’autorizzazione è revocata se il collocatore:1
Il SECO cancella il collocatore se questi
viola ripetutamente o gravemente la presente
a. l’ha ottenuta fornendo indicazioni legge o prescrizioni esecutive, in particolare inesatte o fallaci oppure dissimulando le prescrizioni federali o cantonali
fatti essenziali; sull’ammissione di stranieri;
b. viola ripetutamente o gravemente la 2 Il SECO può imporre all’impresa un
presente legge o prescrizioni termine di attesa di al massimo due anni esecutive, in particolare le prescrizioni per presentare una nuova domanda federali o cantonali sull’ammissione di
d’iscrizione.
stranieri;
c. non ne adempie più i presupposti.
2Se il collocatore non adempie più singoli
presupposti dell’autorizzazione, l’autorità di
rilascio, prima di revocargli l’autorizzazione,
gli assegna un termine per porsi in
consonanza alla legge.
Cosa cambia?
La revoca dell’autorizzazione è sostituita dall’annullamento dell’iscrizione al registro delle imprese di collocamento. L’annullamento è accompagnato da un termine di attesa.
Perché?
Dev’essere possibile annullare l’iscrizione delle imprese che violano ripetutamente o gravemente la LC o le sue disposizioni d’esecuzione oppure le disposizioni federali e cantonali relative all’ammissione degli stranieri. L'obbligo di iscriversi non avrebbe senso se le imprese che agiscono scorrettamente non rischiassero un annullamento. Questa misura non verrà applicata in caso di lievi infrazioni. L’annullamento dev’essere accompagnato da un termine di attesa, altrimenti non avrebbe senso, poiché l’impresa e il suo responsabile potrebbero subito reiscriversi.