Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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Art. 6 LC
Testo attuale Modifica proposta
Art. 6 Obbligo d’informare Art. 6 Obbligo d’informare
Il collocatore è tenuto, su domanda Il collocatore è tenuto, su domanda delle dell’autorità di rilascio, a fornire le autorità preposte al mercato del lavoro, a informazioni richieste e a presentare i fornire le informazioni richieste e a presentare documenti necessari. i documenti necessari.
Cosa cambia?
L’autorità che rilascia l’autorizzazione è sostituita dalle autorità preposte al mercato del lavoro.
Perché?
Il collocatore dev’essere tenuto a fornire all’autorità cantonale o al SECO tutte le
informazioni necessarie sulla sua attività affinché queste autorità possano verificare se rispetta le prescrizioni legali.