Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine

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Art. 6 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 6 Obbligo d’informare Art. 6 Obbligo d’informare

Il collocatore è tenuto, su domanda Il collocatore è tenuto, su domanda delle dell’autorità di rilascio, a fornire le autorità preposte al mercato del lavoro, a informazioni richieste e a presentare i fornire le informazioni richieste e a presentare documenti necessari. i documenti necessari.

Cosa cambia?

L’autorità che rilascia l’autorizzazione è sostituita dalle autorità preposte al mercato del lavoro.

Perché?

Il collocatore dev’essere tenuto a fornire all’autorità cantonale o al SECO tutte le

informazioni necessarie sulla sua attività affinché queste autorità possano verificare se rispetta le prescrizioni legali.