Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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Art. 12 LC
Testo attuale Modifica proposta
Art. 12 Obbligo d’autorizzazione Art. 12 Obbligo d’autorizzazione
1I datori di lavoro (prestatori) che cedono per1 I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese mestiere lavoratori a terzi (imprese
acquisitrici) devono chiedere acquisitrici) devono chiedere
un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro. cantonale del lavoro.
2Per la fornitura all’estero di personale a2 Le imprese che hanno la sede all’estero prestito, oltre all’autorizzazione cantonale è non sono autorizzate a fornire personale a necessaria un’autorizzazione d’esercizio del prestito dall’estero in Svizzera.
Seco. La fornitura di personale a prestito
3Per le succursali che hanno la sede in un dall’estero in Svizzera non è permessa.
Cantone diverso da quello della sede
3Per le succursali che hanno la sede in un principale, dev’essere chiesta
Cantone diverso da quello della sede un’autorizzazione d’esercizio; se hanno la principale, dev’essere chiesta sede nello stesso Cantone, devono essere un’autorizzazione d’esercizio; se hanno la annunciate all’ufficio cantonale del lavoro. sede nello stesso Cantone, devono essere
annunciate all’ufficio cantonale del lavoro.
Cosa cambia?
L'autorizzazione federale è soppressa (cpv. 2). Viene inoltre precisato che alle imprese con sede all’estero è vietata soltanto la fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera.
Perché?
Anche se l’autorizzazione federale è soppressa, occorre mantenere l’autorizzazione cantonale. Rispetto al collocamento, la fornitura di personale a prestito presenta infatti notevoli rischi per i lavoratori. È pertanto necessario mantenere l’obbligo di richiedere un’autorizzazione, che sarà rilasciata dal Cantone.
Le imprese straniere possono collocare manodopera in Svizzera ma non possono esercitare la fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera (cpv. 2): da un lato, a causa dei rischi elevati nei quali incorre questa categoria di lavoratori (vedi sopra) e, dall’altro, perché le autorità svizzere non hanno la possibilità di controllare le imprese all’estero.
Il secondo capoverso precisa che il divieto di fornire personale a prestito dall’estero in