Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 37Fedlex · Progetto

Art. 13 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 13 Presupposti Art. 13 Presupposti

1L’autorizzazione è rilasciata se l’impresa:1 L’autorizzazione è rilasciata se l’impresa:

a. è iscritta nel Registro svizzero di a. è iscritta nel Registro svizzero di commercio; commercio;

b. dispone di un locale d’affari adeguato; b. dispone di un locale d’affari adeguato;

c. non esercita altra attività lucrativa che c. non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro. lavoratori o dei datori di lavoro;

d. utilizza contratti di lavoro e di fornitura di personale a prestito

2Le persone responsabili della gestione

conformi alla legge.

devono:

2Le persone responsabili della gestione

a. avere la nazionalità svizzera o, se devono:

stranieri, il permesso di domicilio;

a. avere la nazionalità svizzera o, se

b. assicurare la fornitura di personale a stranieri, il permesso di domicilio, prestito conformemente alle regole oppure avere la nazionalità di uno

della professione; dei Paesi dell’Unione europea o dell’AELS e disporre di un

c. godere di buona reputazione. permesso di soggiorno di durata

3 superiore a un anno o un permesso

Per l’autorizzazione di fornire personale a per frontalieri;

prestito all’estero è inoltre necessario che le

persone responsabili della gestione assicurino b. assicurare la fornitura di personale a che l’azienda dispone di conoscenze prestito conformemente alle regole sufficienti sulle condizioni negli Stati della professione;

interessati. c. godere di buona reputazione.

4Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Cosa cambia?

Il capoverso 1 è completato dalla lettera d e il capoverso 2 lettera a è adeguato.