Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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Art. 13 LC
Testo attuale Modifica proposta
Art. 13 Presupposti Art. 13 Presupposti
1L’autorizzazione è rilasciata se l’impresa:1 L’autorizzazione è rilasciata se l’impresa:
a. è iscritta nel Registro svizzero di a. è iscritta nel Registro svizzero di commercio; commercio;
b. dispone di un locale d’affari adeguato; b. dispone di un locale d’affari adeguato;
c. non esercita altra attività lucrativa che c. non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro. lavoratori o dei datori di lavoro;
d. utilizza contratti di lavoro e di fornitura di personale a prestito
2Le persone responsabili della gestione
conformi alla legge.
devono:
2Le persone responsabili della gestione
a. avere la nazionalità svizzera o, se devono:
stranieri, il permesso di domicilio;
a. avere la nazionalità svizzera o, se
b. assicurare la fornitura di personale a stranieri, il permesso di domicilio, prestito conformemente alle regole oppure avere la nazionalità di uno
della professione; dei Paesi dell’Unione europea o dell’AELS e disporre di un
c. godere di buona reputazione. permesso di soggiorno di durata
3 superiore a un anno o un permesso
Per l’autorizzazione di fornire personale a per frontalieri;
prestito all’estero è inoltre necessario che le
persone responsabili della gestione assicurino b. assicurare la fornitura di personale a che l’azienda dispone di conoscenze prestito conformemente alle regole sufficienti sulle condizioni negli Stati della professione;
interessati. c. godere di buona reputazione.
4Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Cosa cambia?
Il capoverso 1 è completato dalla lettera d e il capoverso 2 lettera a è adeguato.