Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

L’autorizzazione federale per il commercio al minuto, che permetteva fin qui l’esercizio del commercio al minuto in tutta la Svizzera, sarà abrogata. La Confederazione non percepirà più gli emolumenti dovuti per le autorizzazioni federali per il commercio al minuto.

Correlazione tra i compiti e le risorse finanziarie

L’obbligo di procurarsi un’autorizzazione federale per il commercio al minuto al di fuori dei confini cantonali provoca a livello federale un carico di lavoro sproporzionato rispetto agli introiti derivanti dagli emolumenti percepiti per le autorizzazioni federali, che sono interamente ridistribuiti ai Cantoni in proporzione alla loro popolazione residente.

2.2. Commenti

Art. 41a cpv. 1

Questo articolo subordina attualmente il commercio al minuto all’interno del Cantone all’obbligo di richiedere una patente cantonale. Nella modifica proposta non è più fatta distinzione tra il commercio al minuto esercitato all’interno del Cantone della sede commerciale e al di fuori dei confini cantonali. La patente cantonale della sede commerciale permetterà d’ora in poi l’esercizio del commercio al minuto su tutto il territorio svizzero. L’articolo 41a capoverso 1 dev’essere di conseguenza modificato.

Art. 41° cpv. 2

Attualmente, questa disposizione prescrive l’obbligo di disporre di un’autorizzazione separata per ogni punto di vendita o di fornitura. Nella modifica proposta è lasciata ai Cantoni la facoltà di esigere un’autorizzazione separata per ogni punto di vendita o di fornitura. L’articolo 41a capoverso 2 dev’essere di conseguenza modificato.

Art. 42

Questa disposizione regola attualmente l’esercizio del commercio al minuto al di fuori dei confini cantonali della sede commerciale. Con la soppressione della distinzione tra il commercio al minuto esercitato all’interno e al di fuori dei confini cantonali, questa disposizione decade. L’articolo 42 dev’essere pertanto abrogato.

Art. 46

Attualmente, quest’articolo regola la ripartizione dei proventi degli emolumenti percepiti per le autorizzazioni federali per il commercio al minuto. Con la soppressione dell’autorizzazione federale per il commercio al minuto questa disposizione decade. L’articolo 46 dev’essere pertanto abrogato.

Art. 57 cpv. 1 lett. a

Attualmente, questa disposizione punisce segnatamente l’esercizio del commercio al minuto al di fuori dei confini cantonali in assenza di un’autorizzazione federale. Con la soppressione dell’obbligo di richiedere l’autorizzazione federale per il commercio al minuto, questa fattispecie punibile viene a cadere. L’articolo 57 capoverso 1 lettera a dev’essere di conseguenza modificato.

Al Consiglio federale compete fissare la data per l’entrata in vigore della modifica di legge. Tuttavia, dato che l’emolumento relativo all’autorizzazione federale per il commercio al minuto è percepito per anno civile, sarà opportuno fissare la data d’entrata in vigore al 1° gennaio.