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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine

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Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone che lavorano nel Servizio veterinario pubblico

Art. 2 Principi

1 Chiunque assume una funzione di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a, deve disporre almeno del diploma di veterinario ufficiale ed essere in grado di garantire una collaborazione multidisciplinare.

2 Chiunque intende assumere una funzione di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b- e deve disporre del diploma corrispondente.

3 Chiunque assume una funzione di cui all'articolo 1 capoverso 1 non può esercitare altre attività che possono comportare un conflitto di interessi.

4 Il grado di occupazione delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b-e, che esercitano una funzione ufficiale, deve essere al minimo del 30 per cento.

5 Diversi Cantoni possono occupare una funzione in comune.

6 I Cantoni possono stabilire condizioni supplementari.

Art. 3 Funzioni e compiti

1 Il veterinario cantonale è capo del Servizio veterinario cantonale.

2 I veterinari ufficiali svolgono tutti i compiti nell'ambito del Servizio veterinario pubblico5. Ai veterinari ufficiali dirigenti possono inoltre essere affidati compiti direttivi.

3 Gli esperti ufficiali svolgono compiti in settori speciali che non devono necessariamente essere eseguiti dai veterinari ufficiali.

4 Gli assistenti specializzati ufficiali sono incaricati di svolgere compiti ausiliari nel controllo degli animali da macello e nell'ispezione delle carni. Essi esercitano la loro attività sotto la direzione di un veterinario ufficiale.

Art. 4 Casi particolari

In casi particolari, il veterinario cantonale può affidare ad altri veterinari incarichi ufficiali. Questi veterinari devono disporre di un adeguato perfezionamento e aggiornamento per l'esecuzione di un tale incarico.

Sezione 2: Condizioni

Art. 5 Formazione

1 Chiunque intende essere eleggibile quale veterinario cantonale o chiunque intende conseguire un diploma quale veterinario ufficiale dirigente oppure quale veterinario ufficiale deve avere concluso lo studio di medicina veterinaria.

2 Chiunque intende conseguire un diploma quale esperto ufficiale deve avere concluso uno studio universitario in una professione medica, in biologia, zoologia o

5 I veterinari ufficiali svolgono pure i compiti dei controllori delle carni con un diploma di veterinario.