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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine
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Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone che lavorano nel Servizio veterinario pubblico
Art. 19 Attività di aggiornamento
1 L'Ufficio federale e i Cantoni svolgono attività di aggiornamento in collaborazione con le organizzazioni professionali e le università.
2 La Commissione assume il coordinamento.
Sezione 6: Finanziamento
Art. 20
1 Per il perfezionamento e l'aggiornamento può essere riscossa una tassa in funzione dei costi. Per gli esami sostenuti davanti alla Commissione viene riscossa una tassa stabilita secondo l'ordinanza del 30 ottobre 19856 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.
2 I costi rimanenti del perfezionamento e dell'aggiornamento sono assunti in parti uguali dai Cantoni e dalla Confederazione.
3 La quota dei singoli Cantoni viene calcolata in parti uguali secondo l'entità della popolazione e secondo il numero delle unità di bestiame grosso.
4 L'Ufficio federale può concludere contratti di prestazioni con i centri di perfezionamento.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 21 Disposizioni transitorie
1 Le persone che, secondo il diritto vigente, hanno svolto una funzione ufficiale nei settori della legislazione sulle epizoozie e sulla protezione degli animali nonché nell'ambito dell'ordinanza del 23 novembre 20057 sulla macellazione e sul controllo delle carni e che sono previste per una funzione di cui all'articolo 3 capoversi 2-4 devono frequentare il corso di perfezionamento corrispondente e concluderlo sostenendo un esame.
2 I veterinari cantonali che sono in funzione al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza non devono frequentare un corso di perfezionamento né sostenere un esame.
3 Le persone che svolgono un compito di cui all'articolo 3 capoversi 2-4 al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere dispensate, dall'Ufficio federale d'intesa con la Commissione, da tutto il perfezionamento o da una parte di esso e dagli esami durante un periodo transitorio di tre anni successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza.
6RS 916.472; RU ...