Avamprogetto1
Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone che lavorano nel Servizio veterinario pubblico
Allegato (art. 7 e 12)
Disposizioni in materia di perfezionamento
1 Veterinari ufficiali
1.1 Perfezionamento
1 Chiunque intende ottenere il diploma di veterinario ufficiale, deve aver frequentato un corso di perfezionamento pratico di almeno 80 giorni lavorativi. In particolare deve:
a. avere svolto almeno 10 giorni lavorativi di attività amministrativa e di controllo in uno o in diversi Uffici veterinari cantonali;
b. avere verificato in allevamenti di animali, in macelli e in altre aziende se le prescrizioni rilevanti per il Servizio veterinario pubblico sono rispettate;
c. avere effettuato almeno 30 giorni lavorativi in una grande azienda e in un'azienda di sezionamento e avere svolto le seguenti attività:
1. il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni;
2. il controllo dell'igiene durante la macellazione e il sezionamento;
3. la verifica della gestione della sicurezza delle derrate alimentari, comprese la salute degli animali e la protezione degli animali.
2 Inoltre la persona in questione deve frequentare un corso di perfezionamento teorico nel quale vengono impartite le seguenti nozioni:
a. legislazione sulle epizoozie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e in materia di agenti terapeutici, comprese la procedura amministrativa e la procedura penale;
b. conoscenze in materia di epizoozie, di epidemiologia, di igiene delle derrate alimentari e di etologia;
c. gestione della qualità nella produzione primaria, durante la macellazione, il sezionamento e nell'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; e
d. comunicazione e metodologia della formazione.
3 Le conoscenze teoriche vengono di regola acquisite nell'ambito della formazione in salute pubblica veterinaria (SPV) durante uno studio complementare presso una Facoltà di medicina veterinaria o nel ciclo di formazione per l'esercizio di un'attività veterinaria ufficiale.
4 Se una persona è appena stata assunta, essa può effettuare 15 giorni lavorativi secondo il capoverso 1 lettera c durante il periodo di prova e dopo gli esami. Durante il periodo di prova le persone in formazione possono svolgere, sotto la