Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/52: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 9 pagine
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non può influire sul modo in cui il detentore del veicolo gestisce la propria impresa di trasporto.
− Se il finanziatore dei veicoli trattori è dichiarato solidalmente responsabile,
occorre prendere in considerazione non solamente il concedente di leasing, ma anche colui che ha concesso il credito.
− La suddetta associazione rifiuta anche il criterio dell’invana diffida per l’inizio della
responsabilità solidale poiché la diffida di un detentore non implica necessariamente la sua insolvibilità.
− Una società di leasing che ha stipulato un contratto di durata determinata non ha
alcuna possibilità di rescinderlo. Anche in caso di disdetta del contratto, essa può disporre del veicolo solo previo intervento del giudice civile. Senza provvedimenti coattivi (p.es. sequestro da parte della polizia) dell’Amministrazione delle dogane, in veste di autorità federale, l’estensione della responsabilità solidale causerebbe spese supplementari per il concedente di leasing, che potrebbero comportare addirittura la chiusura di alcune società di leasing.
− Qualora i concedenti di leasing dovessero fungere da uffici di incasso della
Confederazione, ciò comporterebbe un lavoro amministrativo supplementare elevato e ingiustificato per il settore. Le società di leasing sarebbero così chiaramente svantaggiate rispetto agli altri finanziatori. L’estensione della responsabilità solidale impedisce il raggiungimento degli obiettivi legislativi perseguiti dal Consiglio federale (promozione delle PMI attraverso la riduzione della burocrazia e degli ostacoli amministrativi).
− Se l’estensione della responsabilità solidale viene tuttavia realizzata,
l’Associazione svizzera delle società di leasing esige che i concedenti di leasing siano informati tempestivamente in merito agli importi TTPCP non pagati.
− La suddetta associazione chiede inoltre che i concedenti di leasing siano
espressamente cancellati dall'articolo 36 capoverso 1 lettera f (“[…] il proprietario, il locatore o il concedente i leasing di un veicolo trattore […]”).
Articolo 39 capoverso 3
Molti partecipanti all’indagine conoscitiva (Cantoni Berna, Lucerna, Glarona, Zugo e Grigioni, conferenza dei direttori cantonali delle finanze) considerano troppo lungo l’aumento, da due a dieci anni, del periodo di calcolo della quota parte preliminare destinata ai Cantoni con regioni di montagna e periferiche. Essi ritengono che in dieci anni possano accadere molti cambiamenti che potrebbero richiedere modifiche repentine della chiave di ripartizione. Essi propongono quindi un aumento dell’intervallo a cinque anni.
Alcuni partecipanti (UPSA, ASTAG, ACS, auto-schweiz, strasseschweiz, TCS, VSIG) si oppongono addirittura ad un prolungamento del periodo di conteggio fino all’entrata in vigore della legge sul fondo infrastrutturale.
Articolo 48 capoverso 4
Il Canton Vaud, il PLS e il Centre Patronal ritengono che bisognerebbe evitare che le targhe di controllo e la licenza di circolazione siano ingiustamente ritirate.
La Fédération des Entreprises Romandes è favorevole al fatto che l’Amministrazione delle dogane può incaricare le autorità d’immatricolazione cantonali di ritirare le