Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
parecchi settori di compiti istituzionali, ad esempio la previdenza sociale e la sicurezza pubblica. Per questi motivi in una struttura statale federalistica è indispensabile un buon sistema di compensazione finanziaria.
Il sistema dei trasferimenti attualmente in vigore tra Confederazione e Cantoni non è il frutto di una pianificazione, ma si è gradualmente affermato dalla nascita dello Stato federale. Quali caratteristiche principali di questo sviluppo possono essere indicate la crescente centralizzazione dell’adempimento dei compiti statali e la contestuale esplosione del federalismo d’esecuzione. Dato che, a seguito delle marcate competenze dei Cantoni, le possibilità della Confederazione di eseguire essa stessa i compiti sono molto limitate, non restava altro che vincolare la concessione dei sussidi ai Cantoni a oneri e prescrizioni sull’esecuzione dei compiti. In tal modo si giunse a una forte concentrazione delle competenze decisionali e dei finanziamenti presso la Confederazione, mentre i Cantoni venivano viepiù retrocessi a organi d’esecuzione.
Con l’articolo costituzionale sulla perequazione finanziaria, introdotto nel 1958, e la legge concernente la perequazione finanziaria, approvata l’anno successivo, vennero gettate le basi per i trasferimenti ai Cantoni in funzione della capacità finanziaria. La conseguenza è che quasi tutte le aliquote di sussidio della Confederazione si basano attualmente, in un modo o nell’altro, sulla capacità finanziaria dei Cantoni. Questo significa però anche che la perequazione finanziaria vigente tra Confederazione e Cantoni comprende oltre 50 misure individuali. L’effetto perequativo del sistema attuale è dunque poco trasparente e pressoché incontrollabile.
Nel 2004, i trasferimenti finanziari tra Confederazione e Cantoni sono ammontati a circa 18,1 miliardi di franchi (ultimi dati disponibili al momento della redazione del presente rapporto). La quota più cospicua, ovvero 11,4 miliardi di franchi, era rappresentata dagli aiuti finanziari e dalle indennità versati dalla Confederazione ai Cantoni. Si tratta di regola di mezzi a destinazione vincolata, vale a dire legati all’esecuzione di determinati compiti da parte dei Cantoni e alla fornitura di prestazioni finanziarie proprie da parte del Cantone. Dalla Confederazione sono confluiti ai Cantoni circa 4,2 miliardi di franchi a titolo di quote cantonali alle entrate della Confederazione, ad esempio le quote dei Cantoni ai proventi dell’imposta federale diretta, corrispondenti al 30 per cento, e le quote relative all’imposta preventiva, corrispondenti al 10 per cento. I rimanenti 2,5 miliardi di franchi di trasferimenti comprendevano i contributi dei Cantoni al finanziamento delle opere sociali della Confederazione (AVS e AI). Oltre ai 18,1 miliardi di franchi per i trasferimenti finanziari tra Confederazione e Cantoni, sono confluiti dall’AVS e dall’AI 2,4 miliardi di franchi alle istituzioni per l’integrazione degli invalidi e all’istruzione scolastica speciale.
Benché il volume dei trasferimenti fosse elevato, la somma effettiva ripartita nel 2004 fra i Cantoni in funzione della capacità finanziaria ammontava solo a circa 2,8 miliardi di franchi. Gli effetti perequativi dei trasferimenti tra Confederazione e Cantoni sono stati pertanto relativamente modesti.
Dal punto di vista economico il problema è l’elevata quota dei sussidi a destinazione vincolata. Questi producono indirettamente nei Cantoni una diminuzione del prezzo della produzione della corrispondente prestazione statale, in modo che si crea l’incentivo a mettere a disposizione una quantità maggiore o addirittura ad offrire tale prestazione. In realtà, questi sussidi a destinazione vincolata conducono spesso a