Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine
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5.2.2 Procedura per le proposte di revisioni di legge
Dato che non possono essere separate dal profilo concettuale, le modifiche di legge necessarie nell’ambito del terzo messaggio sulla NPC saranno riunite nel quadro di una procedura analoga a quella delle legislazione di esecuzione (secondo messaggio sulla NPC) sotto forma di atto legislativo mantello, la legge federale concernente la modifica di atti legislativi nell’ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Tale atto legislativo mantello sottostà al referendum facoltativo.
5.3 Subordinazione al freno alle spese
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.
Di conseguenza le seguenti disposizioni legali sono subordinate al freno alle spese:
- l’articolo 2 del decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse)
- l’articolo 3 del decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confederazione alla compensazione dell’aggravio geotopografico)
- l’articolo 4 del decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confederazione alla compensazione dell’aggravio sociodemografico)
- l’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore (contributo iniziale della Confederazione alla compensazione dei casi di rigore).