Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 67Fedlex · Rapporto esplicativo
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
L’articolo 135 della Costituzione federale, accettato dal Popolo e dai Cantoni nella votazione del 28 novembre 2004, trasferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla perequazione delle finanze e la compensazione degli oneri: «La Confederazione emana prescrizioni su un’adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni». La legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) autorizza l’Assemblea federale a fissare di volta in volta per un periodo di quattro anni il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti e della Confederazione alla perequazione delle risorse (art. 5 LPFC). L’articolo 9 LPFC autorizza l’Assemblea federale a fissare di volta in volta per un periodo di quattro anni il contributo di base destinato alla compensazione dell’aggravio geotopografico e il contributo di base destinato alla compensazione dell’aggravio sociodemografico, mentre l’articolo 19 LPFC costituisce la base legale per la dotazione della compensazione dei casi di rigore. L’avamprogetto di legge concernente la modifica di atti legislativi nell’ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si basa sulla modifica degli articoli della Costituzione federale conformemente al decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione federale e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. La costituzionalità e la legalità dell’avamprogetto sono pertanto date.
5.2 Forma dell’atto
5.2.1 Decreti federali
Al fine di determinare di volta in volta per quattro anni il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti e della Confederazione alla perequazione delle risorse, l’articolo 5 LPFC prevede il decreto federale sottoposto a referendum obbligatorio. L’articolo 9 LPFC prevede il decreto federale sottoposto a referendum obbligatorio anche per la determinazione del contributo di base destinato alla compensazione dell’aggravio geotopografico e del contributo di base destinato alla compensazione dell’aggravio sociodemografico. A causa della loro interdipendenza, le dotazioni di questi settori di perequazione saranno oggetto di un unico decreto federale, sottoposto a referendum.
Anche per l’atto finalizzato a determinare l’importo iniziale della compensazione dei casi di rigore, l’articolo 19 LPFC prevede il decreto federale sottoposto a referendum obbligatorio. Poiché questo settore di perequazione è limitato nel tempo e non costituisce realmente parte integrante del nuovo sistema di perequazione, le modalità sono disciplinate in un decreto federale separato da quello per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri.
Si prevedono dunque complessivamente due decreti federali, sottoposti a referendum.