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Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 9 pagine
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Legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di attività a rischio Avamprogetto
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 63 capoverso 1, 95 e 97 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del …2;
visto il parere del Consiglio federale del …3,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
1 La presente legge disciplina la guida e l’accompagnamento a titolo lucrativo di persone in zone rocciose, di ghiacciai, di torrenti e fiumi nonché fuori dalle piste segnalate:
a. ove esiste un elevato rischio di piene, cadute di massi e di ghiaccio, valanghe, o vi è il rischio di cadere o scivolare, e
b. per accedere alle quali sono richieste conoscenze o misure di sicurezza particolari.
2 Nel campo di applicazione di cui al capoverso 1 rientrano:
a. l’attività di guida alpina;
b. la guida di clienti fuori dalle piste segnalate da parte di maestri di sport sulla neve;
c. il canyoning;
d. il rafting;
e. il bungee jumping.
Minoranza (Joder, Baumann J. Alexander, Hochreutener, Imfeld, Mathys, Pagan)
1 RS 101
2 FF …
3 FF ... 2004–......