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Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 9 pagine

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Legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di attività a rischio Avamprogetto

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 63 capoverso 1, 95 e 97 della Costituzione federale1;

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del …2;

visto il parere del Consiglio federale del …3,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

1 La presente legge disciplina la guida e l’accompagnamento a titolo lucrativo di persone in zone rocciose, di ghiacciai, di torrenti e fiumi nonché fuori dalle piste segnalate:

a. ove esiste un elevato rischio di piene, cadute di massi e di ghiaccio, valanghe, o vi è il rischio di cadere o scivolare, e

b. per accedere alle quali sono richieste conoscenze o misure di sicurezza particolari.

2 Nel campo di applicazione di cui al capoverso 1 rientrano:

a. l’attività di guida alpina;

b. la guida di clienti fuori dalle piste segnalate da parte di maestri di sport sulla neve;

c. il canyoning;

d. il rafting;

e. il bungee jumping.

Minoranza (Joder, Baumann J. Alexander, Hochreutener, Imfeld, Mathys, Pagan)

1 RS 101

2 FF …

3 FF ... 2004–......