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Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 9 pagine
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Art. 3bis
Chi esercita un’attività assoggettata alla presente legge è tenuto a rispettare l’ambiente e a fare in modo che le attività ch’egli conduce non arrechino danni alla natura, alla fauna e alla flora.
Sezione 3: Autorizzazione
Art. 4 Obbligo di autorizzazione
Chi esercita un’attività assoggettata alla presente legge necessita di un’autorizzazione.
Art. 5 Autorizzazione per le guide alpine
1 Le guide alpine ottengono l’autorizzazione se:
a. garantiscono di osservare l’obbligo di diligenza;
b. hanno conseguito un attestato professionale federale di guida alpina conformemente all’articolo 43 della legge federale del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o straniero; e
c. dispongono di un’assicurazione di responsabilità civile con una copertura sufficiente.
2 Il Consiglio federale disciplina:
a. il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o stranieri;
b. la copertura minima dell’assicurazione di responsabilità civile;
c. la formazione continua;
d. quali attività a rischio possono essere offerte anche dalle guide alpine in qualità di singoli offerenti.
Minoranza (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan)
1 Le guide alpine ottengono l’autorizzazione:
a. stralciare
b. …
c. se offrono la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione.
2 Il Consiglio federale disciplina:
…