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Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 9 pagine

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Art. 3bis

Chi esercita un’attività assoggettata alla presente legge è tenuto a rispettare l’ambiente e a fare in modo che le attività ch’egli conduce non arrechino danni alla natura, alla fauna e alla flora.

Sezione 3: Autorizzazione

Art. 4 Obbligo di autorizzazione

Chi esercita un’attività assoggettata alla presente legge necessita di un’autorizzazione.

Art. 5 Autorizzazione per le guide alpine

1 Le guide alpine ottengono l’autorizzazione se:

a. garantiscono di osservare l’obbligo di diligenza;

b. hanno conseguito un attestato professionale federale di guida alpina conformemente all’articolo 43 della legge federale del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o straniero; e

c. dispongono di un’assicurazione di responsabilità civile con una copertura sufficiente.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a. il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o stranieri;

b. la copertura minima dell’assicurazione di responsabilità civile;

c. la formazione continua;

d. quali attività a rischio possono essere offerte anche dalle guide alpine in qualità di singoli offerenti.

Minoranza (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan)

1 Le guide alpine ottengono l’autorizzazione:

a. stralciare

b. …

c. se offrono la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione.

2 Il Consiglio federale disciplina:

…

4 RS 412.10