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Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 9 pagine

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2 L’autorità cantonale può comunicare a terzi, anche se questi non dimostrano un interesse giustificato, se una persona ha un’autorizzazione.

3 Per il rimanente, la protezione dei dati sottostà al diritto cantonale.

Sezione 4: Restrizioni cantonali di accesso a determinate zone

Art. 14

I Cantoni possono vietare l’accesso a determinate zone per ragioni legate alla protezione della natura e delle acque.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 15 Contravvenzioni

1 È punito con la detenzione o la multa sino a 10 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. fornisce dati incompleti, inesatti o fallaci allo scopo di ottenere un’autorizzazione;

b. esercita senza autorizzazione l’attività di guida alpina, di maestro di sport sulla neve od offre attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c-e.

2 Se l’autore agisce per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

Art. 16 Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Sezione 6: Sostegno a persone giuridiche di diritto privato

Art. 17

La Confederazione può costituire persone giuridiche di diritto privato, sostenerle finanziariamente o associarvisi. Il loro scopo deve consistere nel miglioramento della sicurezza delle attività assoggettate alla presente legge mediante l’introduzione di misure e controlli di sicurezza.