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Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 9 pagine

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Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

1 I Cantoni applicano la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 19 Disposizioni transitorie

1 Le autorizzazioni cantonali rilasciate alle guide alpine secondo il diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza, ma al massimo fino a due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina i requisiti materiali e temporali per l’attestato relativo alla sicurezza degli offerenti di attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c-e che sono già in attività all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.