Progetto

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 9 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

3 È fatta salva la competenza dei Cantoni in materia di verifica della sicurezza nel montaggio e nell’esercizio di installazioni fisse destinate alla pratica di attività a rischio.

Art. 10 Durata dell’autorizzazione

1 L’autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è valida per quattro anni.

2 L’autorizzazione rilasciata agli offerenti di attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c-e è valida per due anni.

3 A persone con dimora, domicilio o sede all’estero è possibile rilasciare un’autorizzazione con una durata di validità più breve.

Art. 11 Revoca dell’autorizzazione

L’autorità cantonale revoca l’autorizzazione se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempite.

Art. 12 Emolumenti

1 I Cantoni riscuotono emolumenti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell’autorizzazione.

2 Il Consiglio federale ne fissa l’ammontare.

Minoranza (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan)

Art. 12a Obblighi professionali

Gli offerenti di attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 o all’articolo 2 adempiono i seguenti obblighi professionali:

a. osservano l’obbligo di diligenza conformemente all’articolo 3;

b. approfondiscono, ampliano e migliorano le loro conoscenze professionali, capacità e tecniche mediante una formazione continua;

c. le guide alpine stipulano un’assicurazione di responsabilità civile professionale in funzione della natura e dell’entità dei rischi derivanti dalla loro attività principale, oppure forniscono un’equivalente garanzia finanziaria.

Art. 12b Misure disciplinari

1 In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive, l’autorità di vigilanza può prendere le seguenti misure disciplinari:

a. avvertimento;

b. ammonizione;