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Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 9 pagine
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2 Il Consiglio federale disciplina le esigenze materiali e temporali che possono essere ragionevolmente imposte ai fini dell’osservanza dell’obbligo di diligenza e fissa la copertura minima dell’assicurazione di responsabilità civile.
Minoranza (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan)
Art. 7 Autorizzazione per gli offerenti di attività di cui all’articolo 1
capoverso 2 lettere c-e e all’articolo 2
1Gli offerenti di attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c-e e all’articolo 2 ottengono l’autorizzazione se:
a. stralciare
b. dispongono di un certificato che li abilita a svolgere attività corrispondenti; e
c. garantiscono che tutti gli impiegati la cui mansione può avere importanti ripercussioni sulla sicurezza durante lo svolgimento delle attività offrono la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione.
2 Il Consiglio federale disciplina:
a. le esigenze per la certificazione;
b. il riconoscimento di certificati stranieri.
Art. 8 Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione
1 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione.
2 L’autorizzazione viene rinnovata secondo una procedura semplificata.
3 Per il rinnovo della loro autorizzazione, le guide alpine e i maestri di sport sulla neve devono aver frequentato i corsi di formazione continua prescritti.
4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio relative al rilascio e al rinnovo dell’autorizzazione nonché al rilascio e al rinnovo di autorizzazioni a persone con dimora, domicilio o sede all’estero.
Minoranza (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan)
3stralciare
Art. 9 Validità dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione rilasciata da un’autorità cantonale è valida su tutto il territorio svizzero.
2 L’autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è personale e non trasferibile.