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Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 9 pagine
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1 La presente legge disciplina la guida e l’accompagnamento a titolo lucrativo di persone in zone rocciose, di ghiacciai, di torrenti e fiumi, nonché sulle piste segnalate e al di fuori di esse:
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2 Nel campo di applicazione di cui al capoverso 1 rientrano:
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b. la guida di clienti da parte di maestri di sport sulla neve;
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Art. 2 Altre attività
Il Consiglio federale può assoggettare alla presente legge altre attività analoghe; a tal fine tiene conto dei pericoli oggettivi che possono derivare dalla pratica di queste attività.
Sezione 2: Obbligo di diligenza
Art. 3
1 Chi esercita un’attività assoggettata alla presente legge deve adottare le misure imposte dall’esperienza, permesse dallo stato della tecnica e commisurate alle condizioni date, affinché non siano messe in pericolo la vita e la salute dei partecipanti.
2 Deve segnatamente:
a. informare i clienti sui particolari rischi che possono derivare dalla pratica dell’attività scelta;
b. verificare che i clienti dispongano delle capacità fisiche necessarie per praticare l’attività scelta;
c. assicurarsi che il materiale non presenti difetti e che le istallazioni siano in buono stato;
d. accertarsi sulle condizioni meteorologiche;
e. sincerarsi che il personale sia sufficientemente qualificato;
f. sincerarsi che il numero di accompagnatori sia commisurato al grado di difficoltà e al pericolo.
Minoranza (Menétrey-Savary, Aeschbacher, Hubmann, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer)